CAPO I
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
1. (Finalità)
1 Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto
dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di
altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e
l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.
2. (Ambito di applicazione)
1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:
a) funghi epigei spontanei;
b) fragole;
c) asparagi selvatici;
d) bacche di mirto;
e) bacche di ginepro;
f) lamponi;
g) mirtilli;
h) corbezzoli.
3. (Limiti di raccolta)
1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei
commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il
raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi
concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo
piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del
carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.
Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.
3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è
costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della
Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale
privo di lacerazione naturale e spontanea.
5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo
per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari
per singola specie o varietà.
6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è
consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:
a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c) bacche di mirto Kg. 0,200;
d) corbezzoli Kg. 2,000;
e) fragole Kg. 1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.
4. (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di
un apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla
Provincia, che abilita a tale attività sull'intero territorio regionale. La
Provincia può delegare il rilascio del tesserino ai Comuni.
2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'Assessorato
regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ha validità quinquennale
decorrente dalla data di rilascio.
3. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva regionale;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero
professionale).
4. Il tesserino è personale e non cedibile e può essere rilasciato a persone
non minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più di un
tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione,
smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato del
tesserino, deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver
provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica
sicurezza.
5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente su
apposito modulo, deve essere corredata di:
a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica della
durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali
(USL), dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, sulla base di uno schema
unico di programma approvato dal Presidente della Giunta regionale, su
proposta degli Assessori regionali competenti;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui
all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non è
richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in
biologia e per i micologi.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al,comma 5,
l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero alla
comunicazione della reiezione della domanda.
8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto,
dietro presentazione all'ente competente di domanda, su apposito modulo, con
allegata copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui
all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può
accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i
requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di
raccoglitore professionale di cui all'articolo 6.
10. Ciascuna Provincia determina annualmente, con provvedimento da
pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), i quattro giorni
della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta, salvo quanto
disposto dall'articolo 6.
11. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché
accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore
concorrono a formare il quantitativo procapite giornaliero di raccolta
consentito.
12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui
all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti
alla vigilanza.
5. (Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento,
su conto corrente postale, di un contributo annuale di lire 50mila a favore
dell'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione,
quale rimborso per le spese sostenute dall'ente medesimo.
2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del contributo di
cui al comma 1, è da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del
tesserino regionale di autorizzazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti
l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
6. (Raccoglitori professionali. Agevolazioni)
1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di funghi
epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente percepito e che
appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di
raccoglitore professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi sul
BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse economico necessarie
ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale.
3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta la qualifica
di raccoglitore professionale sono:
a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti
dei beni di uso
civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti agevolazioni:
a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo del triplo
della quantità di cui all'articolo 3,
comma 1;
c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;
d) possibilità di costituire, subordinatamente alla autorizzazione di cui al
comma 5, aree delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a
fini economici è consentita, in via esclusiva, senza limitazioni
quantitative e temporali.
5. La Provincia può autorizzare, previo parere della Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, sentiti i Comuni e le Comunità
montane interessati, la costituzione delle aree di cui al comma 4, lettera
d), per una quota di territorio provinciale classificato montano non
superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro presentazione di
domanda corredata di un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni
interessati, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di
equilibrio idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.
L'autorizzazione, valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla
scadenza, è preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali
residenti nei Comuni in cui è localizzata l'area da delimita re per la
raccolta riservata dei funghi a fini economici.
6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori
professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di rinnovo del
tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di quanto previsto
all'articolo 4, di:
a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui
al comma 3;
b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.
7. La Provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi
epigei spontanei nei territori classificati montani, può determinare, previo
parere dei Comuni e delle Comunità montane interessati, le zone ricomprese
in detti territori ove la raccolta è consentita ai soli residenti con le
agevolazioni di cui al comma 4, lettere b) e c).
7. (Autorizzazioni straordinarie)
1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino regionale di
autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite
e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare,
valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio
regionale esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di tesserino.
2. I residenti in altre Regioni possono richiedere, nel rispetto di un
numero massimo determinato annualmente dalla Giunta regionale,
un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei
sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al
presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla
documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad una delle amministrazioni
provinciali della Regione.
8. (Autorizzazioni speciali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi
scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo
gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di
funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo
non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi
e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita
la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.
2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad
associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende USL
e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre,
seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e
naturalistico.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui
al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero
all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda
corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse
vengono richieste.
4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni
speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli
studi effettuati.
5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere
revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata
irregolarità.
9. ( Modalità di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a
un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano
danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato
radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche
delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E'
fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto
della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati
atti a
consentire la dispersione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di
contenitori di plastica per tutti i prodotti del sottobosco.
5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della
cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione
delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e
per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale
ripristino dello stato dei luoghi.
10. (Divieti di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate
dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta
degli enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di
cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di
particolare valore naturalistico o scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali,
salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta
la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso
abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del
sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri
dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate
da ex discariche e nelle zone industriali.
11. (Limitazioni temporali)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 12, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità
montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e
consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri
prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi
nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici
che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti
floristiche del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una
o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione
tecnico consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione degli enti
locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni
micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
12. (Commissione tecnico-consultiva)
1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei
funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La
commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo
delegato, che la presiede;
b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo
delegato;
c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali;
d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale;
f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e),.è
effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici
giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni
interessate.
3. La commissione:
a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla
presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative
regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti
disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo
stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge,
avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in materia
di agricoltura.
13. (Ispettorati micologici)
1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo micologico
pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di
informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni
di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di
intossicazione.
2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente delle aziende USL. 3. Gli ispettorati
micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in
ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, della
collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie
fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività.
14. (Corsi di formazione)
1. Le Province, i Comuni, le Comunità montane, le aziende USL, le
associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti
pubblici o privati organizzano e svolgono,
nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione
professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio
dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. a), ovvero corsi per
il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità
di cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche
in vista della assegnazione di personale agli ispettorati micologici.
15. (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al
personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e
sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli
organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza
ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti
di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie
giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine
terrestre del Ministero della sanità.
2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono
possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere
riconosciute dal Prefetto competente per territorio.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con
il coordinamento degli enti di gestione.
16. (Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve
le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui
all'articolo 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui
all'articolo 3;
b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da
quelli stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 10;
2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi
dell’articolo 11;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi
dell'articolo 6,comma 5;
c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesse-rino regionale
di autorizzazione;
2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo
10;
3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui
all'articolo 9;
4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a
fini economici senza regolare autorizzazione;
d) da lire 50mila a lire 100mila per le violazioni delle disposizioni di cui
al presente capo non espressamente sanzionate.
2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione di cui
all'articolo 6, comma 5, la cessione o l'affitto comunque denominati
dell'area tabellata a raccolta riservata od il mancato rispetto delle altre
disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla
Provincia, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 600mila a lire 1milione 200mila e la revoca dell'autorizzazione
medesima.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo
restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati
previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta
altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti
di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree
tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree
medesime.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2
e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di
un anno.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente
capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge
regionale 5 luglio 1994, n. 30.
6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma '1, lett. c),
nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di
autorizzazione.

CAPO
II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL
SOTTOBOSCO
17. (Commercializzazione dei funghi epigei spontanei)
1. La vendita dei. funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad
autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti
riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine
commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi
presso i competenti servizi delle aziende USL.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a
certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti ispettorati micologici
di cui all'articolo 13, che deve, tra l'altro, indicare provenienza, specie
e quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve
contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le
fasi della commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato,
suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376,con apposito provvedimento può
integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla
commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R. medesimo.
6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al
D.P.R. 376/1995.
18. (Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco)
1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi
epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è regolata dalle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive
integrazioni e modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
19 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno
finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.
2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario
1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sui seguenti
capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione regionale:
cap. 21175 "Spese per l'istituzione e per il funzionamento della commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 32/98 "
per lire 25 milioni;
cap. 24241 “Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di
formazione previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 32/98 per lire
25 milioni;
3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si
provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349
(Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla
commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.
4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998 viene
istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:
cap. 02120 'Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle
disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di altri
prodotti del sottobosco".
5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate
anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e
forestale.
6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge di
approvazione del bilancio.
20. (Abrogazione)
La legge regionale 11 settembre 1989, n. 58 è abrogata.
21. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla necessità del
tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei
spontanei, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
già frequentato un corso di formazione micologica della durata minima di
dodici ore possono, ai fini del rilascio del tesserino regionale di
autorizzazione, esibire la relativa attestazione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino
ufficiale della Regione, verifica, sentite le Province ed acquisito il
parere della commissione tecnico- consultiva di cui all'articolo 12, la
congruità del limite territoriale percentuale di cui all'articolo 6, comma
5, e provvede all'eventuale rideterminazione.
--==oo00O00==--
N.d.R.
Con
Circolare Regionale è stato disposto che i giorni della settimana nei quali
è possibile la raccolta dei funghi nel territorio della Regione Lazio sono:
Martedì, Venerdì, Sabato e Domenica.-