Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 9 del 25 febbraio 2000
IL CONSIGLIO
REGIONALE
ha approvato.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
RACCOLTA DEI FUNGHI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La
presente legge in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto
1993, n. 352 detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la
somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi
esistenti.
ARTICOLO 2
(Raccolta)
1. La
raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti
nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei
boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. I titolari di diritti
personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi,
senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella regione, senza
autorizzazione.
2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché
accompagnati da persona adulta.
3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e,
comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore
18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle
ore 6 per gli altri periodi dell'anno.
4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi
al giorno e per persona, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari
concrescenti non separabili che superino tale peso.
5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte
tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura
determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di
raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità
prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aereati realizzati con fibre
naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. E' vietato
in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
ARTICOLO 3
(Proprietari e conduttori di fondi)
1. I
proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti
agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di
funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.
ARTICOLO 4
(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)
1. Il Comune
può rilasciare autorizzazioni nominative a titolo gratuito ai residenti
nella regione, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a
tre chilogrammi giornalieri, costituisce integrazione del reddito. A tal
fine gli interessati presentano al Comune competente apposita istanza in
carta libera corredata da autocertificazione relativa alla dichiarazione dei
redditi dell'anno precedente.
L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata. E' revocata nel
caso di accertata, grave irregolarità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai coltivatori
diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria
l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà
collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali.
3. La Regione in occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico a scopo didattico e
divulgativo, può rilasciare speciali autorizzazioni in deroga alla presente
legge per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, annuali e per
un numero limitato di persone fino ad un massimo di quattro e a docenti di
scuole di ogni ordine e grado per la durata delle manifestazioni medesime.
Tali autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio regionale ad
esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata
dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e
rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme
che ne disciplinano l'impiego.
ARTICOLO 5
(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)
1. I
cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto
delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalla
comunità montana competente per il territorio. Qualora il territorio su cui
deve essere effettuata la raccolta sia compreso in un comune che non fa
parte di alcuna comunità montana, ai sensi dell'art. 115 della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3, è competente il comune medesimo.
(Nota all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell'art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n.3 è il
seguente:
"Art. 115. (Conferimento di funzioni e compiti ai comuni).
1. Nei territori di Foligno, Perugia e Terni, le funzioni amministrative
trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e
2, dell'articolo 114, sono trasferite o delegate agli stessi comuni, con
esclusione di quanto previsto dalla lettera c), comma 2 dell'articolo 114.
2. Le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane,
rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 114, sono trasferite o
delegate ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina,
Porano e San Gemini".)
2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è
rilasciata previo versamento di lire 100.000 a titolo di contributo per le
spese sostenute dagli Enti nell'esercizio delle funzioni amministrative di
cui alla presente legge. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta
regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri
connessi all'esercizio delle funzioni.
3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l' ha rilasciata in
caso di accertata irregolarità.
ARTICOLO 6
(Divieti)
1. Fatti
salvi i divieti di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 in
tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a
pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
(Nota all'art. 6, comma 1:
- Il testo dell'art.6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:
"Art. 6.
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei
competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi
naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente
per motivi silvocolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza
degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che
ai proprietari".)
2. E' altresì
vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la
commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo
chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione
naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.
3. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con
diametro del cappello inferiore a 4 cm, per i generi e le specie elencate
nella tabella "A" allegata alla presente legge. La Giunta regionale con
proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare la suddetta
tabella introducendo altre specie vietate ovvero le eccezioni a tale
divieto.
4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli,
uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno,
il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. E'
vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio,
della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di
regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando
comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato
dei luoghi.
5. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori
fungini di qualsiasi specie.
6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non
hanno raggiunto i due metri di altezza.
ARTICOLO 7
(Aree particolari)
1. La
raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico
venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è consentita nei soli
giorni di silenzio venatorio.
ARTICOLO 8
(Sospensioni temporanee)
1. La Giunta
regionale su proposta delle comunità montane interessate e dei comuni di cui
al comma 1 dell'art. 5 della presente legge, sentito il parere del
Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università degli Studi di Perugia,
può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di
funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali
diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con
conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.
ARTICOLO 9
(Controlli sanitari)
1. Le USL,
attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14
luglio 1995, n. 376 sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei
funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti
al controllo sanitario obbligatorio. L'Ispettore micologo preposto al
controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza
delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura
determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi,
provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla
distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a
cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e
dell'art. 5, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli
ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento
sanitario.
ARTICOLO 10
(Divulgazione e contributi)
1. La
Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e
dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative
finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni, prevede
appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 14
della presente legge.
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di
spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di
mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla
pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla
rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche
in funzione del numero degli iscritti.
TITOLO II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
ARTICOLO 11
(Commercializzazione delle specie di funghi)
1. E'
consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei
e coltivati, elencate nell'allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e
nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello
stesso.
2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. E' consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e
coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla
competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'Ispettorato
micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle
partite in commercio.
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e
confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione
sanitaria prevista dalle norme vigenti.
5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla
normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
ARTICOLO 12
(Norma di rinvio)
1. Per quanto
riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi
freschi e conservati, si applicano le norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n.
376.
TITOLO III
NORME COMUNI E FINALI
ARTICOLO 13
(Vigilanza)
1. Sono
incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti
del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei
carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di
polizia locale urbana, rurale e delle Comunità montane, le guardie
ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4,
gli operatori di vigilanza e ispezione delle USL aventi la qualifica di
vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso
dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con
il coordinamento degli enti di gestione.
3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle
norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi
impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge
regionale 30 maggio 1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n.
32.
ARTICOLO 14
(Sanzioni amministrative)
1. I
trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con
l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate
dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di
cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle
fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui
al comma 1 dell'art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non
accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2 da lire 100.000 a lire 300.000,
in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da lire
200.000 a lire 600.000; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1
dell'art. 5: da lire 300.000 a lire 900.000, in caso di recidiva per la
medesima violazione la sanzione è fissata da lire 400.000 a lire 1.200.000;
b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'art.
2: da lire 50.000 a lire 150.000;
c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2, riguardante
il rispetto dei limiti di peso: da lire 50.000 a lire 150.000 fino a Kg. 5;
oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di lire 50.000;
d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata
pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2: da
lire 50.000 a lire 150.000;
e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2, riguardante
l'uso di contenitori non idonei: da lire 50.000 a lire 150.000;
f) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6: da
lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
g) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo
chiuso, di cui al comma 2 dell'art. 6: da lire 100.000 a lire 300.000;
h) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6, riguardante
la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle
consentite: da lire 50.000 a lire 150.000. La sanzione amministrativa è
maggiorata di lire 5.000 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di
cinque;
i) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6, riguardante
l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da lire 300.000 a lire 900.000;
l) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di
qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'art. 6: da lire 50.000 a lire
150.000;
m) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, riguardante
la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da lire 50.000 a lire 150.000;
n) violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto
1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da lire
200.000 a lire 600.000;
o) violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto
1993, n. 352 riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da
lire 50.000 a lire 150.000;
p) violazione della prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la raccolta
di funghi in aree temporaneamente interdette: da lire 200.000 a lire
600.000.
3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p),
comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori
non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1
dell'art. 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la
confisca è riferita alla quantità in eccedenza ai tre chilogrammi.
Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la
confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura
consentita. I funghi confiscati sono consegnati alla USL competente per
territorio che, previo controllo sanitario, provvede a consegnarli agli enti
o istituti di beneficenza individuati dal Comune interessato. I funghi non
riconosciuti idonei al consumo sono destinati alla distruzione ed il
relativo verbale viene inviato al Comune competente per territorio.
4. Le violazioni delle norme di cui al titolo II della presente legge,
comportano l'applicazione, da parte della competente autorità
amministrativa, della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire
2.000.000 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso
di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 6 relativamente alla
commercializzazione e alla somministrazione.
5. La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del
prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.
6. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le
violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano
reato.
ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1. Per le
finalità di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzata per l'anno
2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in termini di competenza che di cassa
con imputazione all'esistente Cap. 4176 del bilancio di previsione.
2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità
esistente sul medesimo capitolo 4176 della spesa, Rif. Bilancio Pluriennale
2242031.
3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata
con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di
contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
ARTICOLO 16
(Abrogazione)
1. E'
abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.
Formula
Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione dell'Umbria.
Data a
Perugia, addì 21 febbraio 2000
BRACALENTE