Il Presidente della Repubblica
Visto
l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio
1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il
quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per
rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari
conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 9 marzo 1989,
n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari;
Visto l'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 30 aprile 1963,
n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e
89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari;
Vista la legge 23 agosto 1993,
n. 352, recante le norme quadro di materia di raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati;
Ritenuta la necessità di
modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di
conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di
diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la deliberazione dei
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della
programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea;
Emana il seguente regolamento:
Art.
1 (Ispettorati micologici)
Art.
9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352
Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31
dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le
relative modalità.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed
organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo
micologico pubblico (ispettorati micologici).
Art.
2
(Vendita di funghi freschi spontanei)
Art.
14, legge 23 agosto 1993, n. 352
La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione
comunale.
L'autorizzazione comunale viene rilasciata
esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla
identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi
territoriali della regione o delle provincie
autonome di Trento e Bolzano.
La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa
vigente per i prodotti ortofrutticoli.
Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e
confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione
sanitaria prevista dalle norme vigenti.

Art
. 3
(Certificazione sanitaria) Art 15, legge 23 agosto 1993, n. 352*
La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è
consentita, previa certificazione di avvenuto
controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle
autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
*
Articolo 15 [Certificazione per la vendita al
dettaglio dei funghi freschi spontanei] [1. La vendita al dettaglio dei
funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione
di avvenuto controllo da parte dell'unità
sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale
d'igiene].
Art.
4
(Commercializzazione delle specie di funghi)
Art 16, legge 23 agosto 1993, n. 352
È consentita la commercializzazione delle specie
di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano integrano, con propri
provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie
commestibili riconosciute idonee alla
commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al
Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi
spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute
commestibili dalla competente autorità del Paese di
origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per
territorio effettua verifiche a sondaggio sulle
partite poste in commercio.
Art.
5 (Denominazione "funghi secchi")
Art
17, legge 23 agosto 1993, n. 352
Con la denominazione di"funghi secchi" si intende
il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso
di umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione possono
essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:
Boletus
edulis e relativo gruppo (Boletus
pinicola, Boletus
aereus, Boletus
reticulatus);
Cantharellus
(tutte le specie escluse subcibarius,
tubaeformis varietà
lutescens e muscigenus);
Agaricus bisporus
Marasmius oreades
Auricularia auricula-judae
Morchella (tutte le specie);
Boletus granulatus;
Boletus badius
Craterellus cornucopioides
Psalliota hortensis
Lentinus edodes
Pleurotus ostreatus
Lactarius deliciosus
Amanita caesarea
.
Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee
con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nonché provenienti dagli altri paesi dell'Unione
europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,
purché legalmente commercializzate in detti Paesi.
I funghi secchi, provenienti da altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere
commercializzati anche con altre denominazioni che
facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se
queste sono consentite nei Paesi suddetti.
La durabilità dei funghi secchi non può essere
superiore ai 12 mesi dal confezionamento.
L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola
confezione, non deve superare a seconda della
categoria qualitativa di cui al comma 5, il range
di 25-40% m/m, suddiviso come segue:
impurezze
minerali, non più del 2% m/m;
impurezze
organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
tramiti
di larve di ditteri micetofilidi, non più del
25% m/m;
funghi
anneriti, non più del 20% m/m.
La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al
comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualitative
rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno
1996.
Art.
6
(Confezionamento dei funghi)
Art.
18, legge 23 agosto 1993, n. 352
I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con
l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla
menzione di cui all'art. 5, comma 6.
Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di
preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati
indicano nella richiesta di autorizzazione, di
cui all'art. 2 della
legge 30 aprile 1962, n.
283,
e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo
sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui
all'art. 5. Le imprese già operanti alla data di
entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle
disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.
I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire un milione.
Art 7
(Funghi porcini)
Art.
19, legge 23 agosto 1993, n. 352
È vietata la vendita al minuto di funghi secchi
allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie
Boletus
edulis e relativo gruppo (porcini),
di cui all'art. 5, comma 1.
Con la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo
funghi appartenenti alla specie
Boletus
edulis e relativo gruppo.
La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta
all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.
Art.
8
(Gamme di quantità nominale)
Art.
20, legge 23 agosto 1993, n. 352
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei
preimballaggi di funghi secchi destinati
al consumatore.
Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.
9
(Trattamento dei funghi)
Art.
21, legge 23 agosto 1993, n. 352
I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati
sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti
preparati.
L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o
secchi o comunque preparati, provenienti da altri
Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese
d'origine.
I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere
sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare
le spore del
Clostridium
botulinum e/o acidificati a valori di
pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti
atti a impedire la germinazione delle spore.
La distribuzione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati,
surgelati o secchi.
Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.
Art.
10 (Etichettatura dei funghi)
L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi
devono essere conformi alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: "Attuazione delle
direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione
e la pubblicità dei prodotti alimentari".
Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici
delle relative specie.
L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o
preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare
l'indicazione dell'obbligo della cottura.
La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti
alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di
ulteriori specificazioni.
Art.
11 (Vigilanza)
La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le
rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato,
ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle
guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle
aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei
consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie
ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del
Ministero della sanità.
Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i
requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed
essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.
Art.
12 (Norme transitorie)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Tuttavia è consentita l'utilizzazione
di etichette e imballaggi non conformi alle norme
previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme
precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. I funghi così confezionati possono essere
commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione
riportato sui relativi preimballaggi.
Art.
13 (Norme finali)
Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento cessano di avere efficacia:
l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art. 14, l'art.
15, l'art.16, l'art. 17, l'art. 18
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1995
Allegato I
(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)
Agaricus
arvensis
Agaricus
bisporus
Agaricus
bitorquis
Agaricus
campestris
Agaricus
hortensis
Amanita caesarea
Armillaria mellea
Auricularia auricula-judae
Boletus aereus
Boletus
appendiculatus
Boletus badius
Boletus edulis
Boletus granulatus
Boletus impolitus
Boletus luteus
Boletus pinicola
Boletus regius
Boletus reticulatus
Boletus rufus
Boletus scaber
Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà
lutescens e muscigenus);
Clitocybe geotropa
Clitocybe gigantea
Craterellus cornucopioides
Hydnum repandum
Lactarius deliciosus
Leccinum (tutte le specie);
Lentinus edodes
Macrolepiota procera
Marasmius oreades
Morchella (tutte le specie);
Pleurotus cornucopiae
Pleurotus eryngii
Pleurotus ostreatus
Pholiota mutabilis
Pholiota
nameko mutabilis
Psalliota bispora
Psalliota
hortensis
Tricholoma
columbetta
Tricholoma
equestre --->
Il Ministero della Sanità ne ha vietato la raccolta,la commercializzazione e
la conservazione dal 2002
Tricholoma
georgii
Tricholoma
imbricatum
Tricholoma
portentosum
Tricholoma
terreum
Volvariella esculenta
Volvariella
volvacea
Agrocybe aegerita (Pholiota
aegerita)
Stropharia rugosoannulata.
Allegato II
(previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso)
Agaricus
arvensis;
Agaricus
bisporus;
Agaricus
campestris;
Amanita caesarea;
Armillaria
mellea;
Auricularia
auricula-judae;
Boletus
aereus;
Boletus badius;
Boletus edulis;
Boletus granulatus;
Boletus impolitus;
Boletus luteus;
Boletus pinicola;
Boletus regius;
Boletus reticulatus;
Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà
lutescens e muscigenus);
Clitocybe gigantea;
Clitocybe geotropa;
Craterellus cornucopioides;
Hydnum repandum;
Lactarius deliciosus;
Lentinus edodes;
Macrolepiota procera;
Marasmius oreades;
Morchella (tutte le specie);
Pholiota mutabilis;
Pholiota
nameko mutabilis;
Pleurotus
ostreatus;
Psalliota
hortensis;
Psalliota
bispora;
Tricholoma
columbetta;
Tricholoma
equestre --->
Il Ministero della Sanità ne ha vietato la raccolta,la commercializzazione e
la conservazione dal 2002
Tricholoma
georgii;
Tricholoma
imbricatum;
Tricholoma
portentosum;
Tricholoma
terreum;
Volvariella
volvacea;
Volvariella
esculenta;
Agrocybe
aegerita (Pholiota
aegerita);
Pleurotus
eryngii;
Stropharia
rugosoannulata.