CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 1
[Raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei spontanei]
1. Le regioni, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli
66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
provvedono a disciplinare con proprie leggi la
raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in
base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
2. E' fatta salva la
vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 2
[Competenza
delle regioni]
1. Le regioni
esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla
presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità
montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche
di rilevanza nazionale o regionale.
2. Le regioni
disciplinano con proprie norme le modalità di
autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le
agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di
integrare il reddito normalmente percepito.
3. Le agevolazioni
di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e
a tutti coloro che hanno in gestione propria
l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà
collettive, nonché i soci di cooperative
agricolo-forestali.
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 3
[Competenza
delle regioni]
1. Al fine di
tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei
territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere
dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone,
ricomprese in detti territori, ove la raccolta è
consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4,
commi 1 e 2.
2. Le regioni,
su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite
tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 4
[Quantita'
massima di funghi raccolti]
1. Le regioni,
sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità
massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà,
della raccolta giornaliera di funghi epigei, in
relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali
e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.
2. Le regioni
vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo
stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di
misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle
province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 5
[Divieti]
1. Nella raccolta
dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che
possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o
l'apparato radicale della vegetazione.2.
Il carpoforo raccolto deve conservare
tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura
determinazione della specie.
3. E' vietata la
distruzione volontaria dei carpofori fungini di
qualsiasi specie.
4. I funghi raccolti
devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle
spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
5. E' vietata la
raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica
superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle
acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei
passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando
comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico
dello stato dei luoghi.
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 6
[Divieto
di raccolta]
1. La raccolta dei
funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi
di gestione:
a) nelle riserve
naturali integrali;
b) nelle aree
ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi
naturali regionali, individuate dai relativi
organismi di gestione;
c) nelle aree
specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi
silvocolturali;
d) in altre aree di
particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi
regionali e locali competenti.
2. La raccolta è
altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad
uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi,
salvo che ai proprietari.
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 7
[Limitazioni
temporali alla raccolta dei funghi epigei]
1. Le regioni
possono, per motivi di salvaguardia
dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi
epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
2. Le regioni
possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più
specie di funghi epigei in pericolo di
estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o
delle comunità montane competenti per territorio.
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 8
[Autorizzazioni
speciali di raccolta]
1. In occasione di
mostre, di seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta
regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni
speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali
autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono
rinnovabili.
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 9
[Centri
di controllo micologico pubblico]
[1. Al fine della
tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di
controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche,
in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di
lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di
rilevanza nazionale o regionale]. (1)
2.
I centri di cui al comma 1 sono costituiti
utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.
3. Ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si
avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse
già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
(1)
Il presente comma ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 10
[Corsi
didattici, convegni di studio ed iniziative culturali e scientifiche]
1. Le regioni, le
province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni
micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale,
nonché il Corpo forestale dello Stato, possono
promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni
di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli
aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di
funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.
2.
Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e
svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 11
[Poteri
di vigilanza]
[1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo
forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza
sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione
dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di
polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e
ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario
o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei
consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.
2. Le guardie
giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al
prefetto.
3. Nelle aree
protette nazionali e regionali la vigilanza viene
svolta con il coordinamento degli enti di gestione].(1)
(1)
Il presente articolo ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 12
[Legislazione
delle regioni]
1. Le regioni
adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un
anno dalla data della sua entrata in vigore.
CAPO I
- RACCOLTA DEI FUNGHI
Articolo 13
[Sanzioni]
1. Ogni violazione
delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la
confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la
legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità,
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi
determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo
2.
2. E' fatta salva
l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle
disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.
CAPO II -
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Articolo 14
[Autorizzazione
comunale per la vendita]
[1. La vendita dei
funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. La vendita dei
funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti
ortofrutticoli]. (1)
(1)
Il presente articolo ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO II -
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Articolo 15
[Certificazione
per la vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei]
[1. La vendita al
dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione
di avvenuto controllo da parte dell'unità
sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale
d'igiene]. (1)
(1)
Il presente articolo ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO II -
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Articolo 16
[Commercializzazione]
[1. E' consentita la
commercializzazione delle seguenti specie e
varietà di funghi freschi spontanei:
a)
Boletus edulis e
relativo gruppo (Boletus
edulis, Boletus
pinicola, Boletus
aereus, Boletus
reticulatus);
b)
Cantharellus cibarius;
c)
Cantharellus lutescens;
d) Amanita
caesarea;
e)
Morchella (tutte le specie);
f)
Clitocybe gigantea,
nebularis, geotropa;
g)
Tricholoma georgii;
h)
Pleurotus eringii;
i)
Armillaria mellea.
2. L'elenco di cui
al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla
commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.] (1)
(1)
Il presente articolo ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO II -
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Articolo 17
[Funghi
secchi]
[1. Con la
denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi
appartenenti alle seguenti specie e varietà:
a)
Boletus edulis e
relativo gruppo (Boletus
edulis, Boletus
pinicola, Boletus
aereus, Boletus
reticulatus);
b)
Cantharellus (tutte le specie);
c)
Agaricus bisporus;
d)
Marasmius oreades;
e)
Auricularia auricula-judae.
2. Possono essere
altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Con la
denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo
funghi appartenenti alla specie Boletus
edulis e relativo gruppo.
4. E' obbligatoria
nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: "Contenuto conforme alla
legge".
5. La denominazione
di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti
alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato]. (1)
(1)
Il presente articolo ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO II -
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Articolo 18
[Vendita
di funghi secchi]
[1. I funghi secchi
sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del
fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata
trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi
della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
2. Ogni confezione
deve contenere funghi della stessa specie.
3. Le imprese e i
soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di
confezionamento di funghi secchi o conservati
indicano nella richiesta di autorizzazione, di
cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, anche le generalità del perito od esperto nella materia,
regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono
la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese
già operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro
il termine di dodici mesi dalla data suddetta.
4.
I contravventori alle disposizioni di cui al
comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire un milione]. (1)
(1)
Il presente articolo ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO II -
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Articolo 19
[Divieti]
[1. E' vietata la
vendita al minuto di funghi secchi allo stato
sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie
Boletus edulis e relativo gruppo
(porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come
extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti
in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la
commissione di cui all'articolo 11 della legge 11
giugno 1971, n. 426.
2. E' consentita la
vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche
di cui all'articolo 17, comma 5]. (1)
(1)
Il presente articolo ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO II -
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Articolo 20
[Contenitori
per i preimballaggi]
[1. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali
dei contenitori per i preimballaggi di funghi
secchi.
2. Il valore
di umidità del prodotto
preimballato non può essere superiore al 12 per cento ± 2 m/m]. (1)
(1)
Il presente articolo ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO II -
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Articolo 21
[Funghi
conservati]
[1. I funghi
conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale,
congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono
appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni
confezione può contenere funghi di una o più specie.
2. Su ogni
confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici
delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse
percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo 8 della legge
30 aprile 1962, n. 283, come sostituito dall'articolo 5
della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109]. (1)
(1)
Il presente articolo ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO II -
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Articolo 22
[Autorizzazione
dell'Unità Sanitaria Locale]
[1. Per ogni specie
fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui
all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo
accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge,
apposita autorizzazione, i cui estremi sono
indicati sull'etichetta del prodotto conservato.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su
tutto il territorio nazionale]. (1)
(1)
Il presente articolo ha cessato di avere efficacia in virtù dell'art.13,
D.P.R. 14.07.1995, n. 376 (G.U. 11.09.1995, n. 212).
CAPO II -
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Articolo 23
[Applicazione
delle sanzioni]
1. La violazione
delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti
autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. E' fatta salva
l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle
disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.