IL MINISTRO DELLA SALUTE ORDINANZA 20 agosto 2002
Divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo
epigeo denominato
Tricholoma equestre.
(GU n. 201 del 28-8-2002)
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1980, n.327, recante regolamento di esecuzione
della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni in materia di
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 155; Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante norme
quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1995, n.376 concernente la disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto in particolare l'art. 4,
comma 1, che consente la commercializzazione delle specie di funghi freschi
spontanei e coltivati elencate nell'allegato I;
Visto l'art. 9, comma 1, che
consente la conservazione dei funghi sott'olio, sott'aceto, in salamoia,
congelati, surgelati o altrimenti preparati elencati nell'allegato II;
Visto che nei citati allegati I
e II e' presente il fungo epigeo denominato Tricholoma equestre;
Considerato che sono stati segnalati nella letteratura scientifica 12
casi di avvelenamento in Francia, con tre decessi, per rabdomiolisi,
collegati al consumo del Tricholoma equestre;
Considerato che alcune regioni e province autonome hanno richiesto
l'eliminazione del fungo epigeo Tricholoma equestre dalle liste positive di
cui agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n.
376/1995;
Visto il parere dell'Istituto
superiore di sanitą del 3 luglio 2002 che ha proposto di eliminare, in via
cautelativa, dagli allegati I e II del decreto del Presidente della
Repubblica n. 376/1995 il Tricholoma equestre, dopo aver consultato le pił'
accreditate fonti scientifiche nel settore biomedico;
Considerato che occorre
adottare, ai fini della tutela della salute pubblica, misure sanitarie
cautelative urgenti;
Considerato che la modifica per via ordinaria del decreto del Presidente
della Repubblica n. 376/1995 non consentirebbe un intervento tempestivo ai
fini della tutela della salute pubblica;
Visto l'art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Ordina:
Art. 1. 1.
La raccolta, la
commercializzazione e la
conservazione del fungo epigeo
denominato Tricholoma equestre e'
vietata su tutto il territorio nazionale.
La presente ordinanza sarą pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Sirchia