LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n.
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Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo
BURA n° 66 del 22 novembre 2006
Art. 1
Finalità
1)
La Regione Abruzzo, nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n.
352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro
importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi
e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente
legge la Regione intende:
a)
salvaguardare la salute
dei cittadini;
b)
conservare negli
ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la
propagazione;
c)
evitare gli effetti
negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per
l'eccessivo impatto antropico;
d)
assicurare la
valorizzazione delle risorse naturali.
Art. 2
Limiti di raccolta
1)
La raccolta giornaliera
pro capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata
complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da
un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti, fatti salvi i
diritti dei cittadini che effettuano la raccolta al fine di integrare il
reddito normalmente percepito ai sensi dell'art. 6, comma 1, dei proprietari
dei boschi e dei terreni, se soggetti privati di cui all'art. 7, comma 4,
nonché i diritti di uso civico riconosciuti alle comunità locali.
2)
Al fine di impedire la
raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le
seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli
eventuali elementi concresciuti:
a)
Amanita caesarea (ovolo
buono): cm 4;
b)
Boletus edulis e relativo
gruppo (porcino): cm. 4;
c)
Calocybe gambosa
(spinarolo o prugnolo): cm. 3;
d)
Hygrophorus marzuolus
(marzuolo o dormiente): cm 3;
e)
Macrolepiota procera e
simili (mazza di tamburo): cm. 5.
3)
Per ragioni di ordine
ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato
di ovolo chiuso.
4)
La raccolta di funghi
epigei spontanei non inseriti nell'elenco delle specie di cui è autorizzata
la raccolta, di cui all’allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è
consentita solo per scopi didattici e di studio nel limite giornaliero di
cinque esemplari per singola specie o varietà.
Art. 3
Autorizzazione alla raccolta dei funghi
epigei spontanei
1)
La raccolta dei funghi
epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino
regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia,
valido sull'intero territorio regionale.
2)
Il tesserino, personale e
non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno
di età, su richiesta dell’interessato, controfirmata, se minorenne,
dall'esercente la patria potestà. La richiesta va corredata da:
a)
attestato di idoneità alla
raccolta di cui all'art. 4;
b)
due foto formato tessera,
di cui una autenticata;
c)
copia della ricevuta di
versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
3)
Coloro che intendono
usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare
come ulteriore documentazione, rispetto a quanto previsto al comma 2:
a)
certificato attestante
l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 6 comma 1;
b)
autocertificazione del
proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;
c)
documentazione fiscale di
vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta.
4)
Il tesserino, predisposto
dalle Province, è conforme ad un modello unico regionale determinato dalla
Direzione regionale Agricoltura ed ha validità quinquennale, decorrente
dalla data di rilascio.
5)
Il tesserino deve
contenere:
a)
numerazione progressiva;
b)
data di rilascio;
c)
dati anagrafici e
fotografia del raccoglitore;
d)
spazi per i versamenti
annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui
all'art. 6, comma 1;
e)
spazio per eventuali
annotazioni;
f)
gli articoli della
presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da
rispettare.
6)
Entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di cui al comma 2, la Provincia provvede al
rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda.
7)
Il tesserino è rinnovabile
alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della Provincia
competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo
annuale di cui all'art. 5.
8)
Chiunque sia in possesso
di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di
sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il
duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver
provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
9)
Ai minori di anni
quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita
di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il
quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito.
10)I micologi iscritti al Registro
nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal
conseguimento dell'idoneità alla raccolta.
11)Il tesserino e la ricevuta di
versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti,
su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
Art. 4
Attestato di idoneità alla raccolta
1)
Il candidato per
conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per
almeno 12 ore, un corso di micologia della durata di almeno 16 ore.
2)
Per i candidati
impossibilitati a frequentare il corso è concesso di acquisire, comunque,
l'idoneità alla raccolta previo superamento di un test di verifica, da
effettuarsi nell’ambito dei corsi di cui al comma 1.
3)
A richiesta del candidato,
qualora sussistano motivi ragionevolmente validi, è possibile effettuare il
test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.
4)
I corsi, proposti dalle
organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere autorizzati dalla
Provincia, previa istanza che deve pervenire 120 giorni prima dell'inizio
del corso.
5)
Possono essere rilasciati
permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca
scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale
dell'ente di appartenenza degli interessati, al Presidente della Giunta
regionale.
6)
I corsi si svolgono
secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge
352/93, tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale
micologi.
7)
Ai fini del rinnovo del
tesserino di cui all’art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l’obbligo di
frequentare con cadenza almeno quinquennale i corsi di cui al comma 1, al
fine dell’aggiornamento delle conoscenze micologiche.
Art. 5
Contributo annuale per la raccolta dei
funghi epigei spontanei
1)
I raccoglitori di funghi
epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente
postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di
euro 30.
2)
Il versamento e il periodo
di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla
data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di
autorizzazione.
3)
Il contributo di cui al
comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei
funghi durante l'anno.
4)
Il contributo di cui al
comma 1 non è dovuto dai micologi iscritti al Registro nazionale, previa
richiesta di esonero presentata dall'interessato.
Art. 6
Raccolta per l'integrazione del reddito
1)
Le Province interessate,
in deroga all'art. 2 comma 1, possono autorizzare, sentito il parere del
Corpo Forestale dello Stato, la raccolta giornaliera dei funghi spontanei in
misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 10 chilogrammi per
persona, in favore dei cittadini residenti nei comuni interessati dalla
raccolta, con reddito annuo individuale inferiore a 13.000,00 (tredicimila)
euro, appartenenti alle seguenti categorie:
a)
coltivatori diretti, a
qualunque titolo;
b)
soci di cooperative
agricolo-forestali;
c)
coloro che hanno in
gestione propria l'uso del bosco;
d)
utenti dei beni di uso
civico e di proprietà collettive.
2)
Gli interessati, per
godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito
normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, dimostrando
di appartenere ad una delle categorie elencate e corredando la domanda con
l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione
fiscale di vendita, riferiti all'anno precedente la richiesta.
3)
La raccolta per
l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori del
comune di appartenenza.
4)
I raccoglitori che godono
dell'agevolazione al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle
sole specie commerciali elencate nel DPR 376/1995.
5)
Ciascuna Provincia deve
istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i
raccoglitori interessati dall'agevolazione.
Art. 7
Diritto di riserva
1)
I proprietari dei boschi e
dei terreni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o coloro che ne
hanno godimento hanno il diritto di riservarsi la proprietà dei funghi
spontanei, subordinatamente all'ottenimento, da parte della Provincia, del
riconoscimento di tale titolo.
2)
Tale diritto viene
esercitato secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e con
l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta
funghi riservata", dislocate sul perimetro del terreno stesso.
3)
Le tabelle di segnalazione
devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e
devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una
distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la
successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto
di accesso al terreno.
4)
Nessun limite di raccolta
è posto al proprietario, all'usufruttuario del fondo e ai componenti il
nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali
abbiano l'usufrutto o il possesso.
Art. 8
Permessi temporanei per i non residenti
in Regione
1)
I non residenti in
Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 2, sono autorizzati
alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da
parte dei comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme
ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla
raccolta stessa, nell'ambito del comune, previo versamento del contributo di
cui al comma 4.
2)
I non residenti in Regione
devono dotarsi di tale permesso personale anche se in possesso di analogo
permesso rilasciato da altri organismi extra regionali.
3)
Tali permessi vengono
rilasciati dai Comuni, o da soggetti da questi delegati.
4)
Le quote sono determinate,
per l'anno 2006, in:
a)
€ 7 per un giorno;
b)
€ 15 da due a tre giorni
consecutivi;
c)
€ 30 da quattro a sette
giorni consecutivi.
5)
Le quote di cui al comma 4
sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.
6)
Sul permesso devono essere
riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere
edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può
incorrere il trasgressore.
Art. 9
Autorizzazioni per scopi scientifici
1)
Il Presidente della Giunta
regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la
Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, può rilasciare
autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito,
valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei
spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad
un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve
naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere
dell'ente gestore dell' area naturale protetta.
2)
Le autorizzazioni di cui
al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni
micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL, Università,
istituti scolastici e organismi scientifici.
3)
Per ottenere il rilascio
delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza
alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con
apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta
portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un
numero massimo di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione.
4)
Al termine di ogni anno i
soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono
documentare le attività e gli studi effettuati.
5)
In caso di accertate
irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere
revocate.
Art. 10
Modalità di raccolta
1)
La raccolta dei funghi
epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il
tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
2)
Nella raccolta dei funghi
epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri
mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio
fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3)
E' vietato calpestare,
danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non
commestibili.
4)
Il fungo con riferimento
al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in
modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a
consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai
raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di
riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o,
eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire
la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del
raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori
chiusi in materiale plastico.
Art. 11
Divieti di raccolta
1)
La raccolta dei funghi
epigei spontanei è vietata:
a)
nelle riserve naturali
integrali regionali;
b)
nelle aree specificamente
interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali
interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari,
previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, per
motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico
o scientifico.
2)
La raccolta dei funghi può
essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo
legittimo, con l'apposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione
recante il divieto esplicito.
3)
E' vietato inoltre
raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle
strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree
recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.
Art. 12
Limitazioni temporali
1)
La Giunta regionale,
sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, su richiesta
delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre
limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei
funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi
nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici
che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti
della flora del sistema interessato.
2)
La Giunta regionale può
vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine
dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di
cui all'art. 14, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti
scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale.
Art. 13
Convenzioni tra territori confinanti
1)
Le Province confinanti con
i territori appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere
apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la
commercializzazione dei funghi.
Art. 14
Commissione tecnico-consultiva regionale
1)
E' istituita la
Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei
spontanei. La commissione dura in carica 4 anni ed è composta da:
a)
un Dirigente della
Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b)
un Dirigente della
Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato;
c)
un Dirigente della
Direzione regionale Sanità o un suo delegato;
d)
un docente universitario
esperto di materie botaniche;
e)
un rappresentante delle
organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello
regionale;
f)
quattro rappresentanti
delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni provincia;
g)
un responsabile del
Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente
dalle ASL o suo delegato;
h)
un responsabile degli
Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle
ASL o suo delegato;
i)
il responsabile del Centro
micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;
l)
un rappresentante del
Corpo Forestale dello Stato.
2)
La commissione è nominata
con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti
di cui al comma 1, lett. e), f) e g) è effettuata sulla base di un elenco di
nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle
organizzazioni ed associazioni interessate.
3)
La commissione:
a)
formula proposte ed
esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
b)
formula proposte ed
esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca,
studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
c)
elabora ogni anno la
rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;
d)
propone per comprovati
motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale,
restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;
e)
propone misure per la
sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle
quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;
f)
propone opere di messa a
dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;
g)
promuove iniziative per la
valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;
h)
propone gli orientamenti
per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino
d'idoneità alla raccolta.
4)
La commissione si riunisce
almeno una volta ogni sei mesi.
Art. 15
Centro micologico regionale
1)
L’Istituto Zooprofilattico
“G. Caporale” è individuato quale centro micologico regionale.
2)
L’Istituto promuove lo
studio della micologia avvalendosi di metodiche d’indagine tecnologicamente
avanzate e innovative.
3)
L’Istituto è a
disposizione del Servizio sanitario regionale quale struttura di supporto
all’attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine
nonché di monitoraggio dell’andamento epidemiologico di dette
intossicazioni.
4)
L’Istituto concorre
all’attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori
degli ispettorati micologici.
5)
Art. 16
Ispettorato micologico
1)
In ogni singola Azienda
Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico.
2)
L'Ispettorato micologico è
coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda
Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in
possesso dell'attestato di micologo.
3)
Gli Ispettorati di cui al
comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale
dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23
agosto 1993, n. 352.
4)
Qualora l'Azienda
sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per
l'espletamento di compiti di competenza degli esperti micologi, anche in
relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei funghi
spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti
all’Albo nazionale.
Art. 17
Funzioni dell'Ispettorato micologico
1)
All'Ispettorato Micologico
sono assegnate le seguenti competenze:
a)
rilascio della
certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla
vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione
pubblica e privata;
b)
espressione del parere di
idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine
del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;
c)
consulenza a strutture
ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione
legati all'ingestione di funghi;
d)
interventi in occasione di
casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi
derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini
ispettive, interventi di sanità pubblica);
e)
interventi formativi
diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;
f)
attività di consulenza
tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei
funghi raccolti per uso proprio;
g)
interventi didattici,
educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica,
rivolti alla popolazione in genere;
h)
verifiche e controlli a
campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri
paesi.
Art. 18
Corsi per raccoglitori
1)
Le Aziende Sanitarie
Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise
"G. Caporale", le Università, le Associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale e gli Enti pubblici e privati organizzano e svolgono i
corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 1.
Art. 19
Attività di educazione e informazione
1)
La Regione Abruzzo e le
Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la
migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione
degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche,
organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere
la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come
componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di
intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla
normativa vigente.
Art. 20
Vigilanza
1)
La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo
Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale,
agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL,
alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi
forestali e delle aziende speciali.
2)
Nelle aree protette
nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei
relativi enti di gestione.
Art. 21
Sanzioni
1)
Per le violazioni delle
disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a)
da € 25 a € 50 e confisca
del raccolto:
a1) per mancata pulitura dei corpi
fruttiferi;
b)
da € 100,00 a € 200,00 e
confisca del raccolto per chi:
b1)
esercita la raccolta senza
avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;
b2) contravviene alle disposizioni
relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1;
c)
da € 200,00 a € 400,00 e
confisca del raccolto per chi:
c1) esercita la raccolta dei funghi
senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
c2) contravviene le disposizioni
relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10;
c3) esercita la raccolta dei funghi
nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11;
c4) esercita la raccolta dei funghi
in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;
d)
da € 300 a € 600 per chi:
d1) procede alla tabellazione di
aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare
autorizzazione di cui all'art. 7 comma 1;
d2) rimuove o danneggia le tabelle
ai sensi dell'art. 7 comma 2;
e)
da € 50 a € 100 per:
e1) le violazioni delle disposizioni
di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2)
Ogni violazione delle
disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità
giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli
estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata
direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati
devono essere conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per
territorio, che provvederà, previa compilazione di apposito verbale, alla
consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle
aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle
aree medesime.
3)
Chi con un'azione od
omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa
disposizioni prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni
amministrative previste per ciascuna violazione.
4)
Nei casi di recidiva delle
violazioni di cui al comma 1 l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è
sospesa per un periodo di un anno.
5)
Tutte le sanzioni
comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di
autorizzazione.
6)
Tutte le violazioni
indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24
novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al
trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il
verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera
fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di
procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla
Provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è
stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa
all'ente, di cui all'art. 3 comma 1.
7)
I proventi dell' azione
sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla
Provincia, la quale provvede a ristornare in favore dell' amministrazione
che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata.
Art. 22
Commercializzazione dei funghi epigei
spontanei
1)
La vendita dei funghi
epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata
esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle
specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico
esame-colloquio da sostenersi presso l' Ispettorato micoligico della Azienda
ASL competente per territorio.
2)
La vendita dei funghi
epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria,
rilasciata dai predetti ispettorati micologici, che deve indicare tra
l'altro provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo.
3)
L'etichetta di
certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola
specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di
commercializzazione.
4)
I funghi devono essere
presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in
appositi imballaggi.
5)
La Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 4 del DPR 14 luglio 1995, n. 376, con proprio atto può
integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla
commercializzazione di cui all'allegato 1 del DPR medesimo.
Art. 23
Disposizioni finanziarie
1)
I contributi di cui
all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati al finanziamento di
iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento
di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.
2)
I contributi di cui
all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del
permesso e sono destinati alla promozione di attività di carattere culturale
e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche
quale espressione delle tradizioni e culture locali.
Art. 24
Norme transitorie e finali
1)
Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 3, l'obbligo di presentazione
dell'attestato di cui alla lett. a) del comma 2 del predetto articolo
decorre dal 1° gennaio 2007, fino a tale data il richiedente deve presentare
una autocertificazione in cui attesta di possedere le conoscenze micologiche
necessarie alla raccolta dei funghi.
2)
Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 3 sono comunque validi, in alternativa
all'attestato di cui alla lett. a) del comma 2 del citato articolo, gli
attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile di
almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un
micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore della Decreto del
Ministero della Sanità del 29 novembre 1996, n. 686.
3)
Ai fini del conseguimento
dell'attestato di cui all'art. 4, per le persone nate anteriormente al 1°
gennaio 1955 è sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono
dispensate dal test finale di verifica.
4)
L'obbligo di cui al comma
1 dell'art. 21 per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei
freschi decorre da 1° gennaio 2008.
5)
Sono fatti salvi i diritti
di uso civico delle comunità locali, dove formalmente riconosciuti dalla
Regione.
Art. 25
Abrogazioni
1)
A far data dall'entrata in
vigore della presente legge sono abrogati gli artt. 13, 14, 16 nonché l'art.
18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della L.R.
11.9.1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).
Art. 26
Pubblicazione
1)
La presente legge è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.