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L.R. 11 settembre 1979, n. 45.

Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo.

In corsivo le modifiche ed integrazioni apportate con la

LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1980, N. 66:

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 11 Settembre 1979, N. 45

Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo.

ART. 1

La Regione Abruzzo con la presente legge detta norme per la protezione e il miglioramento del patrimonio floreale e forestale, nonché delle zone (biotopi) abruzzesi di particolare interesse vegetazionale delle bellezze naturali al fine della conservazione degli ecosistemi terrestri.

La Regione, al fine di tutelare e conservare la flora naturale e spontanea dell'Abruzzo, nonché di tutelare le zone di particolare interesse vegetazionale e le bellezze naturali, promuoverà l'istituzione di un complesso sperimentale da affidarsi alla gestione dell'Ispettorato regionale delle foreste e promuoverà la sensibilizzazione e la propaganda tra la popolazione della Regione per la difesa del patrimonio floreale, forestale e delle bellezze naturali, in concorso con i Comuni, le loro associazioni, le Comunità montane e le amministrazioni provinciali.

La Regione, inoltre, col concorso degli enti di cui al precedente comma e degli Ispettorati forestali, cura la difesa e la manutenzione delle specie vegetali protette e delle zone di particolare interesse vegetale e delle bellezze naturali.

La Giunta regionale, su conforme parere delle Commissioni consiliari competenti, adotterà i provvedimenti richiesti dalle particolari situazioni ambientali.

ART. 2

Per il Parco Nazionale d'Abruzzo, per i parchi regionali e per le ex aziende di Stato foreste demaniali valgono le norme particolari e quelle della presente legge con quelle compatibili.

ART. 3

Sono vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento e l'estirpazione di muschi, licheni, erbe, fiori e arbusti di diffusione naturale e spontanea dei territori classificati montani o rientranti nei comprensori di bonifica montana e/o di sistemazione idrogeologica, nonché delle piante litofile che crescono sulle rocce o su detriti e della vegetazione sabbiosa pioniera e delle formazioni dunali.

Sono vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento, l'estirpazione, in tutto il territorio della Regione, della specie di piante di cui alla tabella 1 dell'allegato A alla presente legge.

Sono fatti sempre salvi l'esercizio del pascolo, lo sfalcio dei pascoli e dei prati-pascolo, secondo i vigenti regolamenti, nonché la raccolta delle specie spontanee che rientrano nelle consuetudini alimentari delle popolazioni.

Le aree con vegetazione sabbiosa pioniera e le formazioni dunali da proteggere verranno individuate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 4

Sono vietati l'abbattimento e il danneggiamento della specie di piante di alto fusto elencate nella tabella 2 dell'allegato A alla presente legge.

A cura dell'Ispettorato Regionale delle Foreste saranno censite tutte le piante di alto fusto, ovunque radicate, che, per portamento, dimensioni, età e pregio botanico meritano particolari misure protettive.

Le piante cosi censite entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono riportate in un apposito elenco approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su parere conforme delle competenti commissioni consiliari.

ART. 5

Sono vietati l'abbattimento ed il danneggiamento di ogni specie di pianta e la raccolta, il danneggiamento e l'estirpazione di flora minore sita nelle zone (biotopi) dichiarate di preminente interesse naturale o bellezze naturali, individuate e delimitate nell'allegato B alla presente legge.

In queste ultime zone sono vietate l'apertura di strade carrabili e la destinazione, anche parziale, del territorio per costruzioni edilizie o per l'impianto di rifugi alpini, campeggi ed altri esercizi ricettivi.

Nei soprassuoli di cui ai predetti biotopi possono autorizzarsi dall'Ispettorato Regionale delle Foreste interventi volti a migliorare e conversare la struttura delle fitocinosi.

ART. 6

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a modificare con proprio decreto, su parere conforme delle competenti Commissioni consiliari permanenti, gli allegati A e B alla presente legge.

ART. 7

Sono vietate le costruzioni di strade e di edifici, nonché l'apertura di cave e torbiere a quota superiore a 1600 metri s.l.m., ad eccezione dei rifugi, delle piste di accesso ai pascoli e delle strutture murarie anche prefabbricate, connesse alla utilizzazione ed al miglioramento dei pascoli medesimi quali ricoveri, rifugi, cisterne e abbeveratoi.

La concessione per la edificazione, la costruzione di strade e l'apertura di cave e torbiere in zone inferiori a quota 1600 metri s.1.m. deve essere condizionata all'obbligo, da parte del richiedente la concessione, della ricostituzione del cotica erboso e della forestazione o riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno danneggiate. Tale obbligo deve essere garantito da deposito cauzionale commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

ART. 8

È vietato l'accesso di qualsiasi mezzo meccanico o semovente sui manti erbosi e nei boschi, salvo le autorizzazioni degli Ispettorati Ripartimentali delle foreste ai sensi del successivo art.11.

I Comuni devono prevedere negli strumenti urbanistici spazi idonei destinati a posteggio per il traffico normale e turistico.

Gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste possono escludere dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche e nelle utilizzazioni boschive. Sono escluse dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, nonché di Polizia di sicurezza e giudiziaria e nelle opere idraulico-forestali.

ART. 9

È consentita la sola raccolta delle specie vegetali di diffusione naturale e spontanea nei territori della Regione non rientranti tra quelli previsti negli artt.3 e 4, in misura non superiore a due chilogrammi per i muschi e licheni allo stato fresco e di dieci assi floreali (stelifloriferi) di specie diversa da quella contemplata nella tabella 1 dell'allegato A.

ART. 10

La raccolta giornaliera di Fragraria vesca L. (fragoletta di bosco) è consentita nella misura massima di mezzo chilogrammo per persona.

ART. 11

Gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste autorizzano la raccolta o l'abbattimento di piante protette per scopi scientifici, didattici, medicamentosi e erboristici, mediante rilascio di licenze temporanee, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile, contenente l'indicazione della località ove è consentita la raccolta o l'estirpazione o l'abbattimento di una o più piante, la indicazione della specie, della finalità della raccolta o dell'abbattimento, oltre le eventuali particolari prescrizioni che saranno ritenute necessarie ai fini della difesa delle specie e del sistema.

La domanda di autorizzazione alla raccolta deve precisare, oltre le indicazioni di cui al precedente comma, nome e cognome del richiedente, la residenza e la eventuale temporanea dimora nel luogo della raccolta o dell'abbattimento, il numero e l'elenco nominativo delle persone impiegate e la loro residenza.

ART. 12

Per l'abbattimento delle piante di alto fusto valgono le norme vigenti e le prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

ART. 13

In tutto il territorio della Regione è consentita la raccolta di funghi spontanei delle specie eduli e per una quantità giornaliera non superiore a chilogrammi due per persona, salvo i diritti del proprietario del fondo, se soggetto privato.

Gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste possono autorizzare la raccolta di funghi di qualsiasi specie per gli scopi e con le modalità di cui all'art.11.

I Comuni, qualora ricorrono particolari condizioni di produzione da determinarsi anno per anno dagli stessi Ispettorati, possono autorizzare la raccolta giornaliera di funghi per persona in misura superiore ai due chilogrammi e fino ad un massimo di cinque, in favore di frazionisti che ne facciano domanda per i quali la raccolta costituisca fonte costante e normale di lavoro e di sussistenza.

Si applicano per la concessione dell'autorizzazione le norme di cui all'art.11. La concessione è gratuita.

ART. 14

È consentita, in deroga a quanto disposto nel precedente articolo, la raccolta giornaliera senza limitazioni delle specie fungine lignicole di cui alla Tabella 3 dell'allegato A alla presente legge.

ART. 15

Le piante, i fiori, le fragolette e i funghi provenienti da colture effettuate in serre o in giardino, se poste in commercio, devono essere accompagnate da certificato di provenienza redatto a cura del produttore.

ART. 16

Per la raccolta dei funghi è vietato l'uso dei rastrelli, zappe, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo stato umifero del terreno.

È vietato calpestare, distruggere o danneggiare qualunque specie di flora fungina.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste su conforme parere delle Commissioni consiliari competenti, può con proprio decreto ulteriormente limitare o assolutamente vietare la raccolta di funghi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale modificazioni dei fattori biologi o abiotici che regolano la reciprocità di rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

ART. 17

La raccolta dei tartufi - salvo quanto disposto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568 - è consentita, fino al peso di chilogrammi uno al giorno per persona, con l'uso di zappe ad un solo dente delle dimensioni massime di cm. 15x4, dal 15 novembre al 15 marzo e dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno. Durante l'intero anno è vietata la zappettatura delle tartufaie.

I Comuni possono autorizzare la raccolta giornaliera per persona in fino ad un massimo di chilogrammi tre alle condizioni e con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'art.13.

Ai raccoglitori non muniti della autorizzazione di cui all'art. 6 della Legge 17.7.1970 n. 568 è irrogata una sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

ART. 18

I divieti, le limitazioni e le prescrizioni per la raccolta della flora e delle specie fungine devono essere indicate al pubblico con appositi cartelli a cura dei Comuni che li affiggono nel centro urbano e nelle principali vie di accesso.

La mancata apposizione di tale cartelli non infirma la validità dei divieti, delle limitazioni e delle prescrizioni previste dalla presente legge.

Salvo il concorso con la violazione di altre disposizioni di legge, regolamentare o amministrative:

le violazioni e i divieti di cui all'art.3 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000;

la specie ed i prodotti oggetto delle violazioni sono confiscati;

le violazioni e i divieti di cui all'art.5 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, se trattasi di abbattimento o danneggiamento di piante di alto fusto o di arbusti, e con la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000, se trattasi di raccolta, danneggiamento o estirpazione di flora minore. Le violazioni e i divieti di cui al comma secondo sono punite con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 10.000.000;

le violazioni di cui all'art.8 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000;

le violazioni alle prescrizioni previste all'art.9 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000;

le violazioni alle prescrizioni di cui agli artt.10, 13, 14, 15, 16 e 17 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 500.000.

La raccolta di funghi, di tartufi o di fragolette in misura superiore a quella prevista nelle disposizioni contenute negli artt.10, 13 e 17, è punita con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

L'accertamento delle violazioni comporta la confisca dei beni.

I beni confiscati sono immediatamente venduti dall'agente accertatore nel punto di mercato più vicino e il ricavato è versato alla cassa del Comune competente per territorio del luogo dell'accertamento e da devolversi per gli scopi della presente legge.

Se le trasgressioni sono commesse da minori, di essi rispondono i tutori o le persone cui sono stati temporaneamente affidati. Delle violazioni commesse da appartenenti a comitive organizzate da enti o associazioni rispondono, in concorso con gli autori, salvo che si tratti di minori, anche le persone incaricate della direzione o della vigilanza.

Le violazioni di cui all'art. 4 sono punite con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Le violazioni e i divieti di cui all'art. 7 sono punite con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, fermo restando l'obbligo del ripristino.

ART. 19

I corpi di Pubblica Sicurezza, il Corpo forestale dello Stato, la Polizia di Vigilanza della caccia e della pesca, i vigili urbani, i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e/o associazioni, gli agenti volontari sono incaricati dell'osservanza della presente legge.

La qualifica di agente giurato abilita alle funzioni di vigilanza in collaborazione e con il coordinamento degli Ispettorati delle foreste. Gli agenti volontari prestano servizio a titolo gratuito e assumono in proprio ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che potessero loro occorrere.

ART. 20

La Giunta regionale può organizzare appositi corsi per l'addestramento degli aspiranti agenti volontari giurati.

I corsi sono svolti dagli Ispettorati Ripartimentali delle foreste.

Il Consiglio regionale autorizza l'effettuazione dei corsi per guardie giurate volontarie organizzate da enti o associazioni che si prefiggono lo scopo di concorrere alla vigilanza per il conseguimento delle finalità della presente legge. Le domande devono essere dirette alla Giunta regionale - Settore agricoltura e foreste per il tramite degli Ispettorati Ripartimentali delle foreste, che le inoltrano istruite alla Giunta.

Al termine dei corsi, la Giunta regionale curerà gli adempimenti necessari perché gli idonei ricevano l'abilitazione alla vigilanza sul patrimonio floristico naturale tutelato dalla presente legge, di cui all'art.138 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt.249 e 251 del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per un periodo non superiore a tre anni.

Non si rendono applicabili le disposizioni di cui al n. 7 dell'art.138 del detto T.U.L.P.S.

Il Presidente della Giunta regionale rilascia, per l'identificazione, a ciascun agente volontario un tesserino con fotografia, contenente, oltre le generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di abilitazione, la durata della validità della qualifica e l'oggetto della vigilanza.

Gli stessi agenti sono dotati di un distintivo o bracciale di riconoscimento da approvarsi con deliberazione di Giunta.

ART. 21

All'accertamento del contenzioso connesso con le violazioni della presente legge, è preposto l'Ispettorato Regionale delle Foreste.

Alle infrazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24.12.1975, n. 706.

Gli importi delle sanzioni amministrative sono devoluti alla Giunta Regionale e da questa destinati per gli scopi della presente legge.

ART. 22

Il verbale di accertamento delle violazioni, qualora siano state violate disposizioni di legge o regolamentari o amministrative di altre Autorità, è trasmesso anche a queste ultime a cura dell'Ispettorato regionale delle foreste.

ART. 23

Per l'applicazione della presente legge è prevista, per il triennio 1979/1981, una spesa annua di lire 20.000.000.

Nel 1979 si provvede previa riduzione dell'importo di lire 20.000.000 sia per la competenza che per la cassa, dello stanziamento del cap. 2845 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste" e contemporanea istituzione, nello stesso bilancio, del cap. 2621 (settore n. 26; tit. primo, sez. 8; cat. III) denominato "Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo", con stanziamento di pari importo per competenza e cassa.

Gli stanziamenti riguardanti gli esercizi successivi sono determinati con legge di approvazione dei relativi bilanci.

ART. 24

La Giunta regionale determinerà, nell'ambito della spesa prevista, la somma da devolversi ai Comuni per il pagamento del costo di impianto dei cartelli indicanti i divieti e le altre prescrizioni di cui alla presente legge nonché quelle per l'attività di sensibilizzazione, di propaganda o di vigilanza e provvederà al pagamento relativo.

I Comuni sono obbligati al rendiconto consuntivo della spesa, compreso quello dell'introito delle vendite di beni confiscati.

Le somme non spese saranno computate nello stanziamento previsto per l'anno successivo.

ART. 25

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 Settembre 1979.  

 

   

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