L.R.
11 settembre 1979, n. 45.
Provvedimenti
per la protezione della flora in Abruzzo.
In corsivo le
modifiche ed integrazioni apportate con la
LEGGE
REGIONALE 20 GIUGNO 1980, N. 66:
Modificazioni
e integrazioni alla legge regionale 11 Settembre
1979, N. 45
Provvedimenti
per la protezione della flora in Abruzzo.
ART.
1
La Regione
Abruzzo con la presente legge detta norme per la protezione e il
miglioramento del patrimonio floreale e forestale,
nonché delle zone (biotopi) abruzzesi di particolare interesse
vegetazionale delle bellezze naturali al fine
della conservazione degli ecosistemi terrestri.
La Regione, al
fine di tutelare e conservare la flora naturale e spontanea dell'Abruzzo,
nonché di tutelare le zone di particolare
interesse vegetazionale e le bellezze
naturali, promuoverà l'istituzione di un complesso sperimentale da
affidarsi alla gestione dell'Ispettorato regionale delle foreste e
promuoverà la sensibilizzazione e la propaganda tra la popolazione della
Regione per la difesa del patrimonio floreale, forestale e delle bellezze
naturali, in concorso con i Comuni, le loro associazioni, le Comunità
montane e le amministrazioni provinciali.
La Regione,
inoltre, col concorso degli enti di cui al precedente comma e degli
Ispettorati forestali, cura la difesa e la manutenzione delle specie
vegetali protette e delle zone di particolare interesse vegetale e delle
bellezze naturali.
La Giunta
regionale, su conforme parere delle Commissioni consiliari competenti,
adotterà i provvedimenti richiesti dalle particolari situazioni
ambientali.
ART.
2
Per il Parco
Nazionale d'Abruzzo, per i parchi regionali e
per le ex aziende di Stato foreste demaniali valgono le norme particolari
e quelle della presente legge con quelle compatibili.
ART.
3
Sono vietati
la raccolta, la detenzione, il danneggiamento e l'estirpazione di
muschi, licheni, erbe, fiori e arbusti di diffusione naturale e spontanea
dei territori classificati montani o rientranti nei comprensori di
bonifica montana e/o di sistemazione idrogeologica,
nonché delle piante litofile che
crescono sulle rocce o su detriti e della vegetazione sabbiosa pioniera e
delle formazioni dunali.
Sono vietati
la raccolta, la detenzione, il danneggiamento, l'estirpazione, in
tutto il territorio della Regione, della specie di piante di cui alla
tabella 1 dell'allegato A alla presente legge.
Sono fatti
sempre salvi l'esercizio del pascolo, lo sfalcio
dei pascoli e dei prati-pascolo, secondo i vigenti regolamenti,
nonché la raccolta delle specie spontanee che
rientrano nelle consuetudini alimentari delle popolazioni.
Le aree con
vegetazione sabbiosa pioniera e le formazioni dunali
da proteggere verranno individuate con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale, entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge.
ART.
4
Sono vietati
l'abbattimento e il danneggiamento della specie di piante
di alto fusto elencate nella tabella 2
dell'allegato A alla presente legge.
A cura
dell'Ispettorato Regionale delle Foreste saranno censite tutte le piante
di alto fusto, ovunque radicate, che, per
portamento, dimensioni, età e pregio botanico meritano particolari misure
protettive.
Le piante cosi
censite entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono
riportate in un apposito elenco approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su parere conforme delle
competenti commissioni consiliari.
ART.
5
Sono vietati
l'abbattimento ed il danneggiamento di ogni
specie di pianta e la raccolta, il danneggiamento e l'estirpazione di
flora minore sita nelle zone (biotopi) dichiarate di preminente interesse
naturale o bellezze naturali, individuate e delimitate nell'allegato B
alla presente legge.
In queste
ultime zone sono vietate l'apertura di strade carrabili e la destinazione,
anche parziale, del territorio per costruzioni edilizie o per l'impianto
di rifugi alpini, campeggi ed altri esercizi ricettivi.
Nei
soprassuoli di cui ai predetti biotopi possono autorizzarsi
dall'Ispettorato Regionale delle Foreste interventi
volti a migliorare e conversare la struttura delle
fitocinosi.
ART.
6
Il Presidente
della Giunta regionale è autorizzato a modificare con proprio decreto, su
parere conforme delle competenti Commissioni consiliari permanenti, gli
allegati A e B alla presente legge.
ART.
7
Sono vietate
le costruzioni di strade e di edifici, nonché
l'apertura di cave e torbiere a quota superiore a 1600 metri
s.l.m., ad eccezione dei rifugi, delle piste
di accesso ai pascoli e delle strutture murarie anche prefabbricate,
connesse alla utilizzazione ed al miglioramento dei pascoli medesimi quali
ricoveri, rifugi, cisterne e abbeveratoi.
La concessione
per la edificazione, la costruzione di strade e
l'apertura di cave e torbiere in zone inferiori a quota 1600 metri s.1.m.
deve essere condizionata all'obbligo, da parte del richiedente la
concessione, della ricostituzione del cotica erboso e della
forestazione o
riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno danneggiate.
Tale obbligo deve essere garantito da deposito cauzionale commisurato alla
prevedibile entità della spesa relativa.
ART.
8
È vietato
l'accesso di qualsiasi mezzo meccanico o semovente sui manti erbosi e nei
boschi, salvo le autorizzazioni degli Ispettorati
Ripartimentali delle foreste ai sensi del
successivo art.11.
I Comuni
devono prevedere negli strumenti urbanistici spazi idonei destinati a
posteggio per il traffico normale e turistico.
Gli
Ispettorati Ripartimentali delle foreste
possono escludere dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori
agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche e nelle
utilizzazioni boschive. Sono escluse
dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nelle operazioni di pronto
soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, nonché
di Polizia di sicurezza e giudiziaria e nelle opere idraulico-forestali.
ART.
9
È consentita
la sola raccolta delle specie vegetali di diffusione naturale e spontanea
nei territori della Regione non rientranti tra quelli previsti negli
artt.3 e 4, in misura non superiore a due
chilogrammi per i muschi e licheni allo stato fresco e di dieci assi
floreali (stelifloriferi) di specie diversa da
quella contemplata nella tabella 1 dell'allegato A.
ART.
10
La raccolta
giornaliera di Fragraria
vesca L. (fragoletta
di bosco) è consentita nella misura massima di mezzo chilogrammo per
persona.
ART.
11
Gli
Ispettorati Ripartimentali delle foreste
autorizzano la raccolta o l'abbattimento di piante protette per scopi
scientifici, didattici, medicamentosi e
erboristici, mediante rilascio di licenze
temporanee, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile, contenente
l'indicazione della località ove è consentita la raccolta o l'estirpazione
o l'abbattimento di una o più piante, la indicazione della specie, della
finalità della raccolta o dell'abbattimento, oltre le eventuali
particolari prescrizioni che saranno ritenute necessarie ai fini della
difesa delle specie e del sistema.
La domanda
di autorizzazione alla raccolta deve precisare,
oltre le indicazioni di cui al precedente comma, nome e cognome del
richiedente, la residenza e la eventuale temporanea dimora nel luogo della
raccolta o dell'abbattimento, il numero e l'elenco nominativo delle
persone impiegate e la loro residenza.
ART.
12
Per
l'abbattimento delle piante di alto fusto
valgono le norme vigenti e le prescrizioni di massima e di Polizia
forestale.
ART.
13
In tutto il
territorio della Regione è consentita la
raccolta di funghi spontanei delle specie eduli e per una quantità
giornaliera non superiore a chilogrammi due per persona, salvo i diritti
del proprietario del fondo, se soggetto privato.
Gli
Ispettorati Ripartimentali delle foreste
possono autorizzare la raccolta di funghi di qualsiasi specie per gli
scopi e con le modalità di cui all'art.11.
I Comuni,
qualora ricorrono particolari condizioni di produzione da determinarsi
anno per anno dagli stessi Ispettorati, possono autorizzare la raccolta
giornaliera di funghi per persona in misura superiore ai due chilogrammi e
fino ad un massimo di cinque, in favore di
frazionisti che ne facciano domanda per
i quali la raccolta costituisca fonte costante e normale di lavoro e di
sussistenza.
Si applicano
per la concessione dell'autorizzazione le norme di cui all'art.11.
La concessione è gratuita.
ART.
14
È consentita,
in deroga a quanto disposto nel precedente articolo, la raccolta
giornaliera senza limitazioni delle specie fungine
lignicole di cui alla Tabella 3 dell'allegato A
alla presente legge.
ART.
15
Le piante, i
fiori, le fragolette e i funghi provenienti da
colture effettuate in serre o in giardino, se poste in commercio, devono
essere accompagnate da certificato di provenienza redatto a cura del
produttore.
ART.
16
Per la
raccolta dei funghi è vietato l'uso dei rastrelli, zappe, uncini o altri
mezzi che possono provocare danneggiamento allo stato umifero del terreno.
È vietato
calpestare, distruggere o danneggiare qualunque specie di flora fungina.
Il Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell'Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste su conforme
parere delle Commissioni consiliari competenti, può con proprio decreto
ulteriormente limitare o assolutamente vietare la raccolta di funghi in
quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale
modificazioni dei fattori biologi o abiotici
che regolano la reciprocità di rapporti tra micelio fungino e radici delle
piante componenti il bosco.
ART.
17
La raccolta
dei tartufi - salvo quanto disposto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568 - è
consentita, fino al peso di chilogrammi uno al
giorno per persona, con l'uso di zappe ad un solo dente delle dimensioni
massime di cm. 15x4, dal 15 novembre al 15 marzo e dal 15 giugno al 15
settembre di ogni anno. Durante l'intero anno è
vietata la zappettatura delle tartufaie.
I Comuni
possono autorizzare la raccolta giornaliera per persona in fino ad un
massimo di chilogrammi tre alle condizioni e con le modalità di cui al
terzo e quarto comma dell'art.13.
Ai
raccoglitori non muniti della autorizzazione di
cui all'art. 6 della Legge 17.7.1970 n. 568 è irrogata
una sanzione amministrativa da L. 20.000 a
L. 200.000.
ART.
18
I divieti, le
limitazioni e le prescrizioni per la raccolta della flora e delle specie
fungine devono essere indicate al pubblico con
appositi cartelli a cura dei Comuni che li affiggono nel centro
urbano e nelle principali vie di accesso.
La mancata
apposizione di tale cartelli non infirma la validità dei divieti, delle
limitazioni e delle prescrizioni previste dalla presente
legge.
Salvo il
concorso con la violazione di altre
disposizioni di legge, regolamentare o amministrative:
le
violazioni e i divieti di cui all'art.3 sono
punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000;
la
specie ed i prodotti oggetto delle violazioni sono confiscati;
le
violazioni e i divieti di cui all'art.5 sono
punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, se
trattasi di abbattimento o danneggiamento di piante di alto fusto o di
arbusti, e con la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000, se trattasi di
raccolta, danneggiamento o estirpazione di flora minore. Le violazioni e i
divieti di cui al comma secondo sono punite con la sanzione amministrativa
da lire 500.000 a lire 10.000.000;
le
violazioni di cui all'art.8 sono punite con la
sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000;
le
violazioni alle prescrizioni previste all'art.9
sono punite con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000;
le
violazioni alle prescrizioni di cui agli artt.10,
13, 14, 15, 16 e 17 sono punite con la sanzione amministrativa da lire
30.000 a lire 500.000.
La raccolta di
funghi, di tartufi o di fragolette in misura superiore a quella prevista
nelle disposizioni contenute negli artt.10, 13
e 17, è punita con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a
lire 500.000.
L'accertamento
delle violazioni comporta la confisca dei beni.
I beni
confiscati sono immediatamente venduti dall'agente accertatore nel punto
di mercato più vicino e il ricavato è versato alla cassa del Comune
competente per territorio del luogo dell'accertamento
e da devolversi per gli scopi della presente legge.
Se le
trasgressioni sono commesse da minori, di essi
rispondono i tutori o le persone cui sono stati temporaneamente affidati.
Delle violazioni commesse da appartenenti a comitive organizzate da enti o
associazioni rispondono, in concorso con gli autori, salvo che si
tratti di minori, anche le persone incaricate
della direzione o della vigilanza.
Le violazioni
di cui all'art. 4 sono punite con la sanzione amministrativa da
L. 50.000 a L.
500.000.
Le violazioni
e i divieti di cui all'art. 7 sono punite con la sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L.
1.000.000, fermo restando l'obbligo del ripristino.
ART.
19
I corpi di
Pubblica Sicurezza, il Corpo forestale dello
Stato, la Polizia di Vigilanza della caccia e della pesca, i vigili
urbani, i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e/o
associazioni, gli agenti volontari sono incaricati dell'osservanza della
presente legge.
La qualifica
di agente giurato abilita alle funzioni di
vigilanza in collaborazione e con il coordinamento degli Ispettorati delle
foreste. Gli agenti volontari prestano servizio a titolo gratuito e
assumono in proprio ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura
che potessero loro occorrere.
ART.
20
La Giunta
regionale può organizzare appositi corsi per
l'addestramento degli aspiranti agenti volontari giurati.
I corsi sono
svolti dagli Ispettorati Ripartimentali delle
foreste.
Il Consiglio
regionale autorizza l'effettuazione dei corsi per guardie giurate
volontarie organizzate da enti o associazioni che si prefiggono lo scopo
di concorrere alla vigilanza per il conseguimento delle finalità della
presente legge. Le domande devono essere dirette alla Giunta regionale -
Settore agricoltura e foreste per il tramite degli Ispettorati
Ripartimentali delle foreste, che le inoltrano
istruite alla Giunta.
Al termine dei
corsi, la Giunta regionale curerà gli adempimenti necessari perché gli
idonei ricevano l'abilitazione alla vigilanza sul patrimonio
floristico naturale tutelato dalla presente
legge, di cui all'art.138 del
T.U.L.P.S.,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli
artt.249 e 251 del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.
635, per un periodo non superiore a tre anni.
Non si rendono
applicabili le disposizioni di cui al n. 7 dell'art.138
del detto T.U.L.P.S.
Il Presidente
della Giunta regionale rilascia, per l'identificazione, a ciascun agente
volontario un tesserino con fotografia, contenente, oltre le generalità,
gli estremi del provvedimento prefettizio di
abilitazione, la durata della validità della qualifica e l'oggetto della
vigilanza.
Gli stessi
agenti sono dotati di un distintivo o bracciale di riconoscimento da
approvarsi con deliberazione di Giunta.
ART.
21
All'accertamento del contenzioso connesso con le violazioni della presente
legge, è preposto l'Ispettorato Regionale delle Foreste.
Alle
infrazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni
della legge 24.12.1975, n. 706.
Gli importi
delle sanzioni amministrative sono devoluti alla Giunta Regionale e da
questa destinati per gli scopi della presente legge.
ART.
22
Il verbale
di accertamento delle violazioni, qualora siano
state violate disposizioni di legge o regolamentari o amministrative di
altre Autorità, è trasmesso anche a queste ultime a cura dell'Ispettorato
regionale delle foreste.
ART.
23
Per
l'applicazione della presente legge è prevista, per il triennio 1979/1981,
una spesa annua di lire 20.000.000.
Nel 1979 si
provvede previa riduzione dell'importo di lire 20.000.000 sia per la
competenza che per la cassa, dello stanziamento
del cap. 2845 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio,
denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste" e contemporanea
istituzione, nello stesso bilancio, del cap. 2621 (settore n. 26; tit.
primo, sez. 8; cat. III)
denominato "Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo", con
stanziamento di pari importo per competenza e cassa.
Gli
stanziamenti riguardanti gli esercizi
successivi sono determinati con legge di approvazione dei relativi
bilanci.
ART.
24
La Giunta
regionale determinerà, nell'ambito della spesa prevista, la somma da
devolversi ai Comuni per il pagamento del costo di
impianto dei cartelli indicanti i divieti e le altre prescrizioni
di cui alla presente legge nonché quelle per l'attività di
sensibilizzazione, di propaganda o di vigilanza e provvederà al pagamento
relativo.
I Comuni sono
obbligati al rendiconto consuntivo della spesa, compreso quello
dell'introito delle vendite di beni confiscati.
Le somme non
spese saranno computate nello stanziamento previsto per l'anno successivo.
ART.
25
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto
obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data
a L'Aquila, addì 11
Settembre 1979.