REGIONE
LIGURIA
LEGGE REGIONALE
N. 30 DEL 3-05-1985
Disciplina della raccolta dei
funghi spontanei.
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 21
del 22 maggio 1985
Il Consiglio
Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulgala seguente
legge regionale:
ARTICOLO 1
La presente legge disciplina la raccolta dei funghi
spontanei allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio naturale
e l'incremento dei fattori produttivi nei territori montani in conformità
con gli obiettivi di cui all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 nº
984, e di assicurare i benefici che possono derivare agli ecosistemi
vegetali.
ARTICOLO 2
Nei limiti e con le modalità indicate nei successivi
articoli 3, 4 e 5, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e
nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi. Il proprietario,
singolo od associato anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui
al successivo articolo 6, tuttavia, può riservarsene la raccolta con la
semplice apposizione di cartelli e tabelle da collocare ad almeno tre
metri di altezza dal suolo lungo il confine dei
terreni e ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto
di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il
precedente che il successivo. I cartelli dovranno recare l'indicazione di
<< Proprietà privata >> ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente
con la scritta a stampatello ben evidenziata e
leggibile da terra << Raccolta dei funghi e degli altri prodotti
del bosco riservata >>.
Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'articolo 4 della legge
16 giugno 1927 n. 1766.
ARTICOLO 3
In tutto il territorio della Regione la
raccolta dei funghi spontanei è consentita soltanto per le specie
commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti
limiti:
a) per la specie << Boletus
reticulatus, edulis,
aereus e pinicola
>> (porcini) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
b) per la specie << amanita caesarea >>
(ovolo) fino ad un massimo di un chilogrammo per persona;
c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi cinque per
persona, esclusi i chiodini, la cui raccolta non è soggetta a limiti.
Fermi restando i quantitativi di specie di cui
al comma precedente, la quantità di raccolta individuale non può
complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi cinque.
I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo,
nonchè i loro familiari e dipendenti
regolarmente assunti, possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo
stesso senza limiti di quantità. Analoga facoltà spetta agli
aventi diritto nei terreni di proprietà
frazionale.
ARTICOLO 4
La raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo
con torsione esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla
determinazione della specie.
E' vietato, nella raccolta dei funghi spontanei, usare rastrelli, uncini o
altri mezzi che possano danneggiare lo strato
umifero del terreno, il micelio fungino e lo apparato radicale della
flora. E' altresì vietato fare uso di sacchetti di plastica e contenitori
stagni per la raccolta e il trasporto dei
funghi.
E' consentito, durante la ricerca dei funghi spontanei, l'uso di un
bastone a punta unica, purché il medesimo non venga
impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
ARTICOLO 5
La raccolta e il danneggiamento dei funghi spontanei non
commestibili o velenosi sono
vietati.
ARTICOLO 6
La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane
proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori
agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri, i
coloni e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti, possono
promuovere, ai sensi dell'articolo 2602 del Codice Civile, la costituzione
di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi
e per la conduzione della produzione agricola connessa.
La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati,
nei boschi e nei terreni delimitati così come stabilito nel precedente
articolo 2 ed appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti
od a persone da questi autorizzate, secondo modalità che i consorzi stessi
stabiliranno nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi
assunti nei modi di legge ed in conformità dello statuto, anche mediante
il rilascio di appositi tesserini a pagamento.
I proventi così conseguiti, esclusi quelli ricavati
dalla attività economica esercitata nel perseguimento
dello scopo sociale, dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza
e di custodia, dovranno essere impiegati in opere ed interventi diretti al
miglioramento del bosco ed alla sua più razionale coltivazione per
incrementare i prodotti naturali.
ARTICOLO 7
I Sindaci dei Comuni della regione possono stabilire, con
proprio provvedimento da pubblicarsi all'albo del Comune e da
rendersi noto mediante la forma dei pubblici
proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio
e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed
autunnale.
Il provvedimento deve essere obbligatoriamente preceduto da parere del
Corpo forestale
dello Stato.
Ove i sindaci non provvedano a quanto sopra la
raccolta si intenderà comunque consentita.
ARTICOLO 8
Sono incaricati della osservanza
della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza della
caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali
dei Comuni e dei loro consorzi, nonchè gli
agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alle vigenti leggi.
Gli agenti giurati, nominati dai consorzi, devono possedere i requisiti di
cui all'articolo 138 del TU di pubblica
sicurezza e prestano giuramento dinanzi al pretore.
ARTICOLO 9
Le violazioni alle norme degli articoli 3 e 6 della
presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma minima di lire 50.000 e massima di
lire 300.000 e della confisca amministrativa dei funghi, salva in ogni
caso la prova della legittima provenienza.
Il prodotto confiscato viene attribuito al
consorzio o al Comune che ne stabilisce la destinazione.
La violazione dell'articolo 5 della presente
legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
minima di lire 30.000 e massima di lire 100.000 e della confisca
amministrativa dei funghi.
Le violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 4
della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma minima di lire 50.000 e massima di lire 100.000.
La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 della presente
legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire 100.000.
ARTICOLO 10
Per le applicazioni delle sanzioni amministrative previste
dalla presente legge valgono le disposizioni della
legge 24 novembre 1981 n. 689 e delle legge regionale 2 dicembre
1982 n. 45.
ARTICOLO 11
Il Presidente della Giunta regionale ha la facoltà di
ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi in quelle zone in
cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni
sui fattori biotici o
abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio
fungino e radici delle piante componenti il
bosco.
Il Presidente della Giunta regionale ha la facoltà, altresì, di
rilasciare, per documentati scopi didattici o
scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi
specie di fungo.
Le funzioni di cui ai commi precedenti sono delegate alle Comunità Montane
ed ai Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura
competenti per territorio, i quali dovranno in ogni caso sentire il
parere, vincolante, dell'organo forestale.
ARTICOLO 12
I Consorzi di cui al precedente articolo 6 e quelli già
esistenti con analoghe finalità dovranno inviare all'Assessorato regionale
all'agricoltura nel termine, rispettivamente, di tre mesi
dalla omologazione dell'atto costitutivo o di
entrata in vigore della presente legge, copia dell'atto stesso e dello
statuto ed alla fine di ogni anno una relazione sommaria sulla attività e
sull'impiego dei proventi per le finalità di miglioramento e di
conservazione.
ARTICOLO 13
E' abrogata la
legge regionale 21 maggio 1979 n. 18.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 3 maggio
1985