LEGGE REGIONALE N.
34 DEL 6-10-1987 REGIONE MARCHE
Norme per la tutela e la valorizzazione dei funghi e dei tartufi.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE MARCHE N. 104 del 8 ottobre 1987
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario di Governo ha
apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione disciplina con la
presente legge la tutela, la valorizzazione, la raccolta, la coltivazione e
la commercializzazione dei tartufi e dei funghi.
2. Le funzioni amministrative di
cui alla presente legge sono delegate ai comuni che le esercitano mediante
le associazioni di cui alla LR 12 marzo 1980, n. 10 e le comunità montane
che ne assumono le funzioni ai sensi degli articoli 17 e 18 della medesima
legge regionale.
3. I comuni i cui territori sono
ricompresi nelle zone " G" ed " N" esercitano le funzioni di cui al comma 2
tramite le comunità montane.
ARTICOLO 2
Raccolta dei funghi e diritto di
riserva
1. La raccolta dei funghi spontanei è
libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Le superfici utilizzate da
bestiame al pascolo sono terreni coltivati.
2. I proprietari dei boschi e dei terreni
di cui al comma 1 o coloro che ne hanno la disponibilità hanno diritto di
riservarsi la proprietà dei funghi, purché manifestino tale volontà
esplicitamente e chiaramente con l'apposizione di apposite tabelle con la
scritta prestampata, ben visibile da terra, " Raccolta dei funghi
riservata".
3. Le tabelle, di dimensioni minime di
cm. 30 di larghezza e di cm. 25 di altezza, sono poste su pali ad almeno m.
2,50 di altezza dal suolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni
punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente
e il successivo.
4. I privati non possono apporre tabelle
negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti,
rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i
terreni che essi conducono.
ARTICOLO 3
Limiti e modalità di raccolta dei
funghi
1. La raccolta dei funghi è consentita ai
titolari o conduttori dei fondi e a persone munite di apposito tesserino
rilasciato gratuitamente dalle comunità montane o associazioni dei comuni,
nel cui ambito territoriale è ricompreso il comune di residenza, per una
quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona. I funghi
raccolti devono essere collocati in cesti di vimini o di altro materiale
naturale rigido e arieggiato.
2. Il limite quantitativo di raccolta non
si applica ai funghi lignicoli.
3. E' fatto divieto di danneggiare le
fungaie e i funghi, di usare nella raccolta rastrelli, uncini o altri mezzi
che possono provocare danneggiamento dello strato umifero del suolo; i
funghi debbono essere sommariamente ripuliti sul posto di raccolta.
4. Le associazioni dei comuni e le
comunità montane possono stabilire, con proprio regolamento, modalità e
limiti per l'esercizio della raccolta.
5. Le associazioni dei comuni e le
comunità montane possono porre il divieto di raccolta, per periodi
determinati, in quelle parti del yerritorio nelle quali si prevedano
nell'ecosistema profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che
regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle
piante. Tale divieto può essere posto previo parere dei laboratori
specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze
biologiche e naturali dell'università.
Del divieto è data pubblicità anche
con manifesti affissi nelle zone interessate.
ARTICOLO 4
Deroghe ai limiti e divieti di
raccolta dei funghi
1. Le associazioni dei comuni e le
comunità montane, possono autorizzare coloro per i quali la raccolta
costituisce fonte di lavoro stagionale a raccogliere una quantità di funghi
superiore ai due chilogrammi giornalieri per persona.
2. La condizione di cui al comma 1 è
attestata dal sindaco del comune di residenza del richiedente
l'autorizzazione, che è rilasciata previo esame presso la commissione di cui
al successivo articolo 15, all'uopo integrata da un esperto micologo.
3. Le limitazioni di cui agli articoli 2
e 3 non si applicano ai funghi prodotti da coltivazione.
ARTICOLO 5
Periodi di ricerca e di raccolta
dei tartufi
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi
sono consentite nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente
legge.
2. In presenza di particolari situazioni
climatiche le associazioni dei comuni e le comunità montane possono
stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella, con
validità limitata all'anno in corso, purché non ne derivi danno alla
capacità riproduttiva della specie. Le variazioni al calendario di raccolta,
che comunque non possono anticipare l'apertura, sono deliberate sentite le
categorie interessate e previo parere del centro sperimentale di
tartuficoltura di Sant' Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste o del centro per lo studio della micologia del terreno del
consiglio nazionale delle ricerche di Torino o degli istituti delle facoltà
di scienze agrarie o forestali o di scienze biologiche e naturali. Alle
variazioni al calendario di raccolta è data pubblicità anche mediante
manifesti affissi nei comuni e nelle zone interessate.
ARTICOLO 6
Divieti temporanei di ricerca e di
raccolta dei tartufi
1. Le associazioni dei comuni e le
comunità montane possono vietare, per periodi determinati, la ricerca e la
raccolta dei tartufi in quei territori in cui vi sia possibilità di alterare
i fattori che permettono
la riproduzione del tartufo. Tale
divieto è posto, sentito il parere dei centri di ricerca specializzati di
cui al comma 2 dell'articolo 5, fatta eccezione per le tartufaie coltivate e
controllate quando le condizioni di idoneità siano comprovate.
2. Le associazioni dei comuni e le
comunità montane provvedono a dare pubblicità al divieto temporaneo di
raccolta dei tartufi anche mediante manifesti affissi nelle zone
interessate.
ARTICOLO 7
Ricerca, raccolta dei tartufi e
divieto di riserva
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è
libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi
non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del
proprietario o conduttore
dei fondi tramite l'affissione di
tabelle di cui al comma 3. Le superfici utilizzate da bestiame al pascolo
sono terreni coltivati.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi
prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le
conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di
qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle
delimitanti le tartufaie stesse.
3. Le tabelle, di dimensioni minime di
cm. 30 di larghezza e di cm. 25 di altezza, devono essere poste su pali ad
almeno m. 2,50 di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ad una
distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo
che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la
scritta prestampata, ben visibile da terra, " Raccolta di tartufi
riservata", con l'aggiunta degli estremi dell'atto di riconoscimento di cui
all'articolo 10.
4. I privati non possono apporre tabelle
negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti,
rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i
terreni che essi conducono.
ARTICOLO 8
Tartufaie controllate
1. Si intende per tartufaia controllata
quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale,
sottoposta a miglioramenti colturali e incrementata con la messa a dimora di
idonee piante preventivamente micorrizate.
2. E' considerato incrementato della
tartufaia la copertura delle aree aperte mediante messa a dimora di piante
micorrizate secondo un sesto di impianto non superiore a 12x12 metri e a 6x6
metri, rispettivamente per alto fusto e piante arbustive.
3. Sono considerati miglioramenti le
seguenti operazioni:
a) decespugliamento o diradamento
della tartufaia;
b) trasformazione in alto fusto del
bosco, secondo un progetto di conversione;
c) sarchiatura annuale della
tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura sulle superfici
delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;
f) graticciate trasversali sulla
superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza
è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario e
comunque ogni dieci anni;
g) drenaggio e governo delle acque
superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla
superficie delle tartufaie.
4. I miglioramenti sono eseguiti a regola
d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie; l'operazione prevista
alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita.
5. Entro due mesi dall'entrata in vigore
della presente legge ciascuna comunità montana ed associazione dei comuni
interessata istituirà una apposita commissione che, su richiesta di coloro
che ne hanno titolo, provvederà, entro due mesi, al rilascio dei pareri per
il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
6. Ciascuna commissione di cui al comma 5
è composta da:
a) il presidente dell'ente delegato
o sostituito;
b) un dipendente del servizio
decentrato agricoltura, foreste e alimentazione;
c) un dipendente del corpo
forestale dello Stato;
d) un tecnico dipendente dall'ente
delegato con funzioni di segretario.
7. La commissione è strumento tecnico
consultivo dell'ente delegato per il riconoscimento delle tartufaie
controllate o coltivate.
ARTICOLO 9
Tartufaie coltivate
1. Per tartufaie coltivate si intendono
quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di
piante micorrizate di qualunque specie secondo un sesto di impianto non
superiore a 12x12 metri e a 6x6 metri per le piante di nocciolo o altre
specie di analoghe dimensioni.
ARTICOLO 10
Riconoscimento delle tartufaie
1. Il presidente dell'ente delegato
competente per territorio, su richiesta di coloro che ne hanno titolo e su
parere conforme della commissione di cui al precedente articolo 8, rilascia
le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o
controllate.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 sono
revocate dall'ente delegato in seguito all'accertamento del venir meno
dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.
3.
L'ente delegato, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,
può richiedere la consulenza del centro sperimentale di tartuficoltura di
Sant'Angelo in Vado; i rapporti tra la Regione e il centro sono
regolati da apposita convenzione.
4. Le richieste di riconoscimento delle
tartufaie già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e sulle quali i proprietari si erano riservati il diritto di raccolta in
base alla LR 14 dicembre 1982, n. 46, sulle quali si intende mantenere il
diritto di riserva e di raccolta, devono essere presentate entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge; i proprietari o gli altri
aventi titolo possono riservarsi il diritto di ricerca e raccolta dei
tartufi fino alla data del rilascio dell'attestazione; le attestazioni
di riconoscimento devono essere rilasciate entro due mesi dalla richiesta.
In caso di inadempienza da parte dell'ente delegato provvede la giunta
regionale.
ARTICOLO 11
Consorzi volontari
1. I consorzi volontari di cui
all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai fini della
tabellazione del rispettivo comprensorio consorziato, debbono ottenere il
riconoscimento ai sensi del precedente articolo 10 per i tartufi e ai
sensi dei precedenti articoli 2 e 3 per i funghi.
ARTICOLO 12
Ricerca e raccolta dei tartufi
nelle foreste del demanio regionale
1. La giunta regionale individua le
foreste del demanio regionale ove sono presenti tartufaie coltivate o
controllate.
2. Le associazioni dei comuni e le
comunità montane competenti per territorio provvedono ad autorizzare e
disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio
regionale, stabilendo, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo
delle autorizzazioni che possono essere rilasciate.
3. Il numero delle autorizzazioni è
determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che
permettono la riproduzione del tartufo.
4. Per la specifica ricerca e raccolta
del tartufo albiduan pico o "bianchetto" nel periodo consentito e
limitatamente all'intera foresta demaniale regionale " Cesan" potranno
essere rilasciati permessi che non siano limitati ad un numero prestabilito
per le specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo.
5. Le autorizzazioni sono concesse
prioritariamente su proposta delle associazioni e delle cooperative
nominativamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce
integrazione del reddito familiare, ad eccezione dei conduttori a qualsiasi
tipo di tartufaie coltivate o controllate.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5,
l'autorizzazione è rilasciata dal presidente della comunità montana
direttamente agli interessati.
7. I permessi di cui al comma 6 sono
riferiti al periodo in cui è consentita la raccolta del tartufo prevalente
espressamente indicato.
8. E' fatto divieto di rilasciare
permessi differenziati o riferiti a periodi predeterminati.
9. La giunta regionale, sentita la
comunità montana competente, individua le tartufaie coltivate, che insistono
nella foresta del demanio regionale, da destinare esclusivamente alla
sperimentazione e alla micorrizazione delle piante. La raccolta dei tartufi
è effettuata dal centro sperimentale di S. Angelo in Vado.
10. Quando una foresta ricade negli
ambiti territoriali di due o più comunità montane, queste determinano
d'intesa il numero massimo di autorizzazioni e permessi che possono essere
rilasciati; con lo stesso atto individuano la comunità montana che
rilascia le autorizzazioni per la raccolta dei tartufi nell'intera foresta
demaniale.
11. La comunità montana da individuarsi
ai sensi del precedente comma 10 è quella sul cui territorio insiste la
maggior parte della foresta con piante tartufigene, sulla base di apposite
attestazioni del corpo forestale dello Stato.
ARTICOLO 13
Modalità e divieti di ricerca e
raccolta dei tartufi
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi
devono essere effettuate con l'ausilio del cane.
2. Per la raccolta del tartufo può essere
impiegato esclusivamente il "vanghetto" o la " vanghella"
3. Le buche nel terreno possono essere
aperte soltanto dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo.
4. Le buche aperte per l'estrazione dei
tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa e il
terreno deve essere regolarmente conguagliato.
5. Sono vietate la raccolta dei tartufi
non maturi o avariati e la raccolta mediante lavorazione andante del
terreno.
6. La raccolta dei tartufi è vietata
durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della
levata del sole.
7. La ricerca e la raccolta dei tartufi
possono essere effettuate soltanto nei periodi stabiliti in base
all'articolo 5.
8. E' vietata la raccolta dei tartufi
nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi otto anni dalla messa
a dimora delle piante.
9. La ricerca e la raccolta dei tartufi
non possono essere effettuate senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14.
ARTICOLO 14
Autorizzazione alla ricerca e alla
raccolta dei tartufi
1. Per praticare la raccolta dei tartufi
i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li
autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.
2. Il tesserino è conforme ad un modello
approvato e distribuito dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sul tesserino devono essere riportate
le generalità e la fotografia del raccoglitore.
4.
L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore a quattordici anni.
5. Ai sensi dell'articolo 5, sesto comma,
della legge 16 dicembre 1985, n.752, le autorizzazioni di raccolta hanno
valore sull'intero territorio nazionale escluse le tartufaie coltivate o
controllate.
6. I tesserini sono rilasciati dalle
associazioni dei comuni e dalle comunità montane.
7. Il proprietario del terreno o chi ne
ha la disponibilità non può opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti
dell'autorizzazione che, se richiesta, deve essergli esibita.
8. Alla domanda di rilascio del
tesserino, di cui ai commi precedenti devono essere allegati;
a) il certificato di residenza;
b) la documentazione relativa al
superamento della prova di cui al successivo articolo 15;
c) due foto formato tessera, di cui
una autenticata;
d) la ricevuta del versamento della
tassa di concessione regionale.
9. Le domande di autorizzazione sono
inoltrate al presidente della associazione dei comuni o della comunità
montana nel cui ambito territoriale è compreso il territorio del comune di
residenza dei richiedenti.
10. Le autorità di cui al comma 9
provvedono al rilascio dell'autorizzazione.
11. I conduttori di tartufaie coltivate o
controllate non sono soggetti ad autorizzazione per la raccolta nelle
tartufaie di competenza.
ARTICOLO 15
Prova di esame per il rilascio
dell'autorizzazione
1. Il rilascio del tesserino di cui
all'articolo 14 è subordinato all'esito favorevole di una prova rivolta ad
accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi e
delle modalità della raccolta, con particolare riferimento all'esperienza
ed alla capacità pratica da sostenersi dinanzi ad una commissione
provinciale integrata dal rappresentante della comunità montana o
dell'associazione dei comuni.
2. La domanda di partecipazione all'esame
di idoneità deve essere presentata al presidente della associazione dei
comuni o comunità montana nel cui territorio è compreso il comune di
residenza del candidato.
3. A
tale domanda deve essere allegato il certificato di residenza.
4. A
coloro che hanno superato la prova, il presidente dell'associazione dei
comuni o comunità montana rilascia un certificato attestante che il
candidato è abilitato alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi della
legge 16 dicembre 1985, n. 752.
5. La commissione è composta da:
a) il presidente
dell'amministrazione provinciale o suo delegato;
b) due esperti in materia;
c) un funzionario del servizio
decentrato agricoltura e foreste competente per territorio,
designato dalla giunta
regionale;
d) da un funzionario del corpo
forestale.
6. Ai componenti della commissione
estranei all'amministrazione regionale spetta il gettone di presenza
previsto dalla tabella B della LR 2 agosto 1984, n. 20.
7.
L'amministrazione provinciale provvede a tutto quanto necessario per il
funzionamento della commissione.
8. La commissione può svolgere le prove
di esame anche in sedi decentrate.
9. Sono esentati dalla prova d'esame
coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già
muniti del tesserino ai sensi della LR 14 dicembre 1982, n. 46.
10. Il rinnovo delle autorizzazioni è
concesso su presentazione della domanda e della ricevuta di versamento di
cui al successivo articolo 16.
ARTICOLO 16
Tassa di concessione regionale
1. E' istituita una tassa di concessione
regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di
lire 18.000.
2. La tassa di concessione non ha dovuto
dai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da loro
condotti, né dai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4
della legge 16 dicembre 1985, n. 752, esercitino la raccolta su fondi di
altri appartenenti al medesimo consorzio.
3. La tassa è corrisposta mediante
versamento sul c/ c postale intestato alla tesoreria della Regione.
4. La tassa è corrisposta entro il 31
gennaio dell'anno a cui si riferisce ed è disciplinata dalla LR 15 aprile
1980, n. 20.
5.
L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi s' intende rinnovata con il
versamento, entro il termine previsto dal comma 4, della tassa annuale. La
ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di
autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla
vigilanza.
1. E'
istituita la tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca
e raccolta dei tartufi nella misura fissata al numero d'ordine 27 della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con d.lgs. 22
giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni; la stessa è versata alle
Comunità montane ed alle Province competenti per territorio.
2. La tassa è corrisposta entro il 31
gennaio dell'anno a cui si riferisce ed è disciplinata dalla L. R. 20
febbraio 1995, n. 18.
3. La ricevuta di versamento deve essere
conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su
richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
4. La tassa annuale non è dovuta se
l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
Non è altresì dovuta dai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà
o comunque da essi condotti, né dai raccoglitori che, consorziati ai sensi
dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, esercitino la raccolta
su fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
5. Sono nulli tutti gli accertamenti
relativi al mancato pagamento della tassa annuale che non siano stati
preceduti dalla constatazione dell'effettivo esercizio della ricerca e della
raccolta. 6. Gli enti che hanno riscosso la tassa in attuazione degli
accertamenti nulli di cui al comma 5 restituiscono agli interessati le somme
riscosse. Per le somme riscosse dalla Regione e non ancora versate agli Enti
destinatari provvede direttamente la Regione stessa.
7. Limitatamente alla tassa di
concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei
tartufi, sono attribuite alle Comunità montane e alle Province competenti
per territorio le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della l.
R. 18/1995, comprese la decisione dei ricorsi amministrativi e di
rappresentanza in giudizio.
8. Le istanze di rimborso devono essere
presentate alle Comunità montane e alle Province competenti per territorio
che provvedono all'istruttoria ed ai relativi adempimenti. sostituito dalla
Legge Regionale Marche n. 19 del 22 giugno 1998 art. 1)
ARTICOLO 17
Sanzioni
1. Ogni violazione delle norme della
presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità
giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne
ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie
sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia
di ricerca e raccolta dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a
ciascuna indicati:
a) raccolta in periodo di divieto:
da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
b) raccolta dei tartufi mediante
lavorazione andante del terreno: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
c) apertura di buche in
soprannumero non riempite con la stessa terra rimossa: da lire 100.000
a lire 1.000.000;
d) raccolta nelle aree rimboschite
prima che sia trascorso un periodo di anni otto dalla messa a dimora delle
piante: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
e) ricerca e raccolta dei tartufi
senza ausilio del cane: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
f) raccolta con attrezzo diverso
dal " vanghetto o " vanghella": da lire 100.000 a lire 1.000.000;
g) ricerca e raccolta senza
tesserino prescritto: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
h) raccolta durante le ore notturne
da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da lire
100.000 a lire 1.000.000;
i) raccolta dei tartufi non maturi
o avariati: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
l) raccolta dei tartufi nelle zone
riservate ai sensi degli articoli 8 e 9: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
m) raccolta dei tartufi nelle
tartufaie controllate o coltivate del demanio regionale senza la
specifica autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 12: da lire
1.000.000 a lire 5.000.000;
n) apposizione o mantenimento di
tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o
controllate: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
o) commercio di tartufi freschi
fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza
il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/ 1985:
da lire 5.000.000 a lire 20.000.000;
p) lavorazione e commercio dei
tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di
cui all'articolo 8 della legge 752/ 1985: da lire 1.000.000 a lire
10.000.000;
q) commercio dei tartufi
conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9,
10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/ 1985, salvo che il fatto non
costituisca reato, a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da
lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. Le violazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m) comportano il ritiro del
tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da un anno a
due anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva
dell'autorizzazione.
4. Le sanzioni amministrative e
pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme
in materia di ricerca e raccolta di funghi nei limiti minimi e massimi
accanto a ciascuna indicati:
a) collocazione dei funghi in
contenitori diversi da cesti di vimini o di altro materiale naturale rigido
e arieggiato: da lire 50.000 a lire 500.000;
b) raccolta di una quantità
giornaliera di funghi superiore a quella consentita: da lire 50.000 a lire
500.000;
c) raccolta di funghi nei periodi
non consentiti: da lire 50.000 a lire 500.000;
d) danneggiamento di funghi e delle
fungaie e raccolta con mezzi che possono provocare danni allo strato umifero
del suolo: da lire 100.000 a lire 1.000.000.
5. Per le violazioni degli articoli 515 e
516 del codice penale copia del verbale è trasmessa dall'ente delegato alla
pretura competente per territorio.
ARTICOLO 18
Vigilanza e devoluzione proventi
delle sanzioni
1. La vigilanza sull'applicazione della
presente legge è affidata agli agenti del corpo forestale dello Stato.
2. Sono inoltre incaricati di far
rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di
polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da
cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine
istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
3. Gli agenti giurati debbono possedere i
requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative si applica la LR 5 luglio 1983, n. 16.
(5. L'80 per cento dei proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni è versato dai comuni alle associazioni dei
comuni e alle comunità montane a titolo di finanziamento per l'esercizio
delle funzioni delegate.
5. Le funzioni inerenti all' irrogazione
delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite
alle comunità montane e, per il restante territorio, alle province.
sostituito dalla Legge Regionale Marche n. 38 del 2 settembre 1992 art. 6)
ARTICOLO 19
Denominazione di origine dei
tartufi
1. Le province competenti per territorio
curano la redazione di una cartografia generale e particolareggiata delle
zone naturalmente vocate per la produzione delle varie specie di tartufo.
2. Le province, per ogni zona, prevedono
una specifica denominazione geografica di origine dei tartufi. 3. Sui
contenitori dei tartufi posti in vendita, provenienti dalle zone di cui al
comma 1, deve essere apposta l'etichettatura indicante la denominazione di
origine. 4. Le province, per l'esercizio delle funzioni loro delegate, si
avvalgono del servizio agricolo decentrato della Regione.
ARTICOLO 20
Impiego dei proventi derivanti
dalla tassa di concessione
(1. Le entrate derivanti dalla tassa di
concessione regionale vengono destinate come segue:
a) nella misura del 50% a favore delle
comunità montane per il finanziamento di interventi rivolti a potenziare la
vigilanza, la promozione della valorizzazione del prodotto e l'applicazione
della presente legge. La ripartizione è effettuata in rapporto al
numero delle autorizzazioni rilasciate e rinnovate in ciascuna comunità
montana;
b) nella misura del 50% per iniziative di
interesse regionale rivolte all'approfondimento e alla divulgazione delle
conoscenze tecnico - scientifiche sul tartufo, per il miglioramento e
l'incremento delle tartufaie che insistono nelle foreste del demanio
regionale, per la micorrizazione delle piante nei vivai di proprietà della
Regione. I relativi interventi sono deliberati dalla giunta regionale.
1. Le entrate derivanti dalla tassa di
concessione regionale, competono alle comunità montane e, per il restante
territorio, alle province con decorrenza 1° gennaio 1993; la tassa è
corrisposta mediante versamento alla tesoreria di detti enti. sostituito
dalla Legge Regionale Marche n. 38 del 2 settembre 1992 art. 6)
(2. Le entrate derivanti dalle sanzioni
tributarie sono introitate dalle Comunità montane e dalle Province
competenti per territorio. aggiunto dalla Legge Regionale Marche n. 19 del
22 giugno 1998 art. 2)
ARTICOLO 21
Direttive e potere sostitutivo
1. In
conformità a quanto previsto dall'articolo 59 dello Statuto, su proposta
della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare,
il presidente della Regione emana entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui devono
attenersi gli enti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate a norma
della presente legge.
2. La funzione di vigilanza spetta alla
giunta regionale.
3. Nei casi di accertata inerzia degli
enti delegati, per ciò che attiene agli atti obbligatori sottoposti a
termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti
dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale
adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi
sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.
ARTICOLO 22
Disposizioni finanziarie
1. I proventi della tassa di concessione
di cui all'articolo 16, valutati per l'anno 1987 in lire 600 milioni,
affluiscono, per il detto anno, al capitolo 1001002 dello stato di
previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1987 denominato "
Tassa sulle concessioni regionali".
2. Le somme occorrenti per il pagamento
delle spese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20, sono iscritte: a)
per l'anno 1987, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello
stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno con le seguenti
denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
1) capitolo 3112111: " Finanziamenti
alle comunità montane per interventi rivolti a potenziare la vigilanza
sull'applicazione della presente legge ed alla promozione della
valorizzazione del tartufo", lire 300 milioni;
2) capitolo 3112110 " Spese per il
miglioramento e l'incremento delle tartufaie, per la micorrizazione delle
piante, nonchè per iniziative rivolte all'approfondimento e alla
divulgazione delle conoscenze tecnico - scientifiche sul tartufo", lire 300
milioni; b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
3. Qualora gli stanziamenti iscritti
annualmente a carico dei capitoli di cui al comma 2 risultassero superiori
alle somme accertate nello stesso anno a titolo di tassa di concessione per
la ricerca e la raccolta dei tartufi, si provvederà a compensare la
differenza riducendo, per lo stesso importo, gli stanziamenti del bilancio
per l'anno successivo.
ARTICOLO 23
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto
dalla presente legge, si applica la legge 16 dicembre 1985, . 752. 2.
E' abrogata la LR 14 dicembre 1982, n. 46.
3. Le disposizioni della presente legge
rendono inapplicabili, ai soggetti autorizzati a norma dell'articolo 14, i
divieti e le limitazioni di accesso pedonale ai luoghi e alle zone diversi
da quelli di cui agli articoli 7 e 12.
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 16 ottobre
1987.
ALLEGATO 1:
Tabella allegata
Periodi di ricerca e di
raccolta dei tartufi
La ricerca e la raccolta dei
tartufi è consentita nei periodi:
- dal 1° ottobre al 31 dicembre:
Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- dal 1° dicembre al 15 marzo:
Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber
brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal 1° maggio al 31 agosto e dal
1o ottobre al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo
d'estate o scorzone;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre:
Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- dal 1° gennaio al 15 marzo; Tuber
brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 30 aprile:
Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o
marzuolo;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre:
Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- dal 1° ottobre al 31 gennaio:
Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.