TITOLO I
RACCOLTA DEI FUNGHI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta, la
certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei
spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio 1995, n.
376, al fine di:
a) tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed
assicurandone la conservazione degli habitat di crescita;
b)
agevolare i soggetti residenti nella regione Molise per i quali la raccolta
dei funghi costituisce fonte di reddito;
c)
garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e
la verifica della conoscenza dei raccoglitori nonché attivando l'istituzione
di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati Micologici).
Art. 2
Abilitazione alla raccolta e permesso annuale
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita a chiunque sia in
possesso di un apposito tesserino regionale di idoneità alla raccolta,
avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato
dalla Giunta regionale e rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo
3; la raccolta avviene nel rispetto delle modalità e nei limiti della
presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le
aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione dei
cartelli di divieto di cui all'articolo 7, comma 2.
2.
L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella regione Molise viene
concessa a coloro che abbiano conseguito un attestato di idoneità alla
raccolta di cui all'articolo 4.
3.
Per i non residenti è riconosciuto valido il titolo abilitativo o
autorizzativo rilasciato secondo la normativa della Regione di residenza.
4.
I raccoglitori residenti nella regione Molise e quelli provenienti da altre
regioni, purché dotati del titolo di cui al comma 3, esercitano la raccolta
dei funghi epigei previo versamento di un contributo amministrativo
dell'importo di euro 25,00 per i residenti e di euro 50,00 per i non
residenti.
5.
Il contributo di cui al comma 4 va versato di norma entro il trentuno
gennaio di ciascun anno sul conto corrente postale intestato alla REGIONE
MOLISE - Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO, appositamente istituito; è
possibile, comunque, effettuare il versamento in ogni periodo dell'anno,
fermo restando, in tale caso, che è valido esclusivamente per l'anno in
corso e che la raccolta si può regolarmente effettuare solo dalla data del
versamento.
6.
Il versamento del contributo amministrativo del permesso annuale di raccolta
non è dovuto qualora non si esercita l'attività di raccolta dei funghi
durante l'anno.
Art. 3
Rilascio del tesserino
1. Il tesserino di idoneità, di cui al comma 1 dell'articolo 2, viene
rilasciato a chi abbia compiuto il 16° anno di età, su richiesta
dell'interessato, in carta semplice, controfirmato, se minorenne,
dall'esercente la potestà.
La richiesta va corredata di:
a)
attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4;
b)
due foto formato tessera;
c)
copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al
comma 4.
2. Il tesserino di idoneità:
a) è personale e non cedibile;
b)
deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore nonché la
data del rilascio;
c)
ha validità decennale che decorre dalla data del rilascio ed è rinnovabile a
domanda.
3. La Provincia provvede al rilascio del tesserino, o alla reiezione della
richiesta, con tempestività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4.
Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un contributo
amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo è aggiornato
entro il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Il versamento del contributo va
effettuato sul conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE -
Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO, appositamente istituito.
5.
La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4 va
allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.
6.
I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del
tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'attestato di idoneità alla
raccolta.
7.
Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui al
comma 4 dell'articolo 2, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi
preposti alla vigilanza.
Art. 4
Attestato di idoneità alla raccolta
1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve
frequentare, per almeno 10 ore, un corso di micologia della durata di almeno
14 ore e superare un test finale di verifica.
2.
I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere
autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire alla stessa
almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta
se l'amministrazione provinciale non si pronuncia entro quindici giorni dal
ricevimento della stessa.
3.
Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto
i 65 anni di età e sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono
dispensate dal test finale di verifica.
4.
I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme alle
indicazioni statali di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o più
micologi iscritti al Registro nazionale micologi.
5.
Ai fini del rilascio del tesserino d'idoneità, in luogo dell'attestato di
idoneità alla raccolta di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 3,
sono comunque validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della
durata documentabile pari almeno a quella di cui al comma 1, già rilasciati
da enti locali, A.S.Re.M. o associazioni micologiche costituite ai sensi
degli articoli 14 e seguenti del codice civile.
Art. 5
Modalità di raccolta
1. Su tutto il territorio regionale la raccolta regolarmente autorizzata:
a) è consentita dall'alba al tramonto;
b)
è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
c)
è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun
attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, etc.) che possa
danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato
radicale della vegetazione;
d)
deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte
le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da sottoporre
alla cernita presso gli ispettorati micologici.
2. Una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una sommaria
pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta e ricoprire, successivamente
al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente realizzate con altro
materiale biologico presente sul terreno.
3.
È obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei
a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.
Art. 6
Limiti della raccolta
1. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre
chilogrammi più un carpoforo, salvo che tale limite sia superato da un solo
esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es.
Armillaria mellea, Agrocybe aegerita, etc.).
2.
La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici
e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
3.
Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte
le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della
specie di appartenenza.
4.
È consentita la raccolta ai minori di 16 anni ed ai nuclei familiari, purché
accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi raccolti dal
minore o dai familiari concorrono a formare il quantitativo giornaliero
personale di raccolta consentito.
Art. 7
Divieti di raccolta
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata nei giardini e nei terreni di
pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.
2.
La raccolta, ancora, è vietata laddove il proprietario la proibisca mediante
l'esposizione di appositi cartelli di divieto, da installare a sua cure e
spese, lungo il perimetro dell'area di proprietà, su pali, ad almeno 2,50 m.
da terra ed a una distanza reciproca uguale a quella fissata al comma 3
dell'articolo 8.
3.
È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e
per una fascia di 20 m. dal margine delle strade di viabilità pubblica,
nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali. Il divieto
non sussiste se la raccolta è praticata per scopi scientifici e dai soggetti
appositamente incaricati.
4.
La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi
di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b)
nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi
naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione;
c)
nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di
criteri predeterminati per motivi selvicolturali;
d)
in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate
dalla Giunta regionale su proposta degli Enti locali interessati;
e)
nelle aree oggetto di rimboschimento e fino a quindici anni dall'impianto.
5. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dei
seguenti esemplari:
a) Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello
inferiore a cm. 3;
b)
Calocybe gambosa (Prugnolo) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;
c)
Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a
cm. 2;
d)
Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso; e) Russula virescens (Colombina
verde-verdone) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
6. La Regione, oltre ai divieti di cui ai commi suddetti, per la
salvaguardia dell'ecosistema e per la tutela di specie in via di estinzione
può disporre limitazioni, divieti temporanei, o interdizione alla raccolta
di una o più specie di funghi epigei.
Art. 8
Raccolta riservata
1. Gli imprenditori agricoli e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni
boscati, purché siano in possesso del tesserino di idoneità ed abbiano
effettuato il previsto versamento annuale, possono essere autorizzati dalla
Provincia a riservarsi la raccolta dei funghi epigei in via esclusiva, senza
limitazioni temporali o quantitative, previa apposizione di specifici
cartelli posti lungo il perimetro dell'area dei propri fondi e previa
approvazione di un progetto che garantisca quelle condizioni di equilibrio
morfologico e idrogeologico capaci di assicurare l'autorigenerazione
dell'ecosistema.
2.
Nei fondi con esposizione di tabelle la raccolta può essere esercitata senza
limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e dai soggetti e dai
dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
3.
Le tabelle sono apposte a propria cura ed a proprie spese e recano la
scritta: "Raccolta funghi riservata" di dimensioni minime pari a 30 cm. di
base e 25 cm. di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di
altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia
visibile la precedente e la successiva, ed in modo che almeno una di esse
sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.
Art. 9
Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico
1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e
manifestazioni di accertata rilevanza scientifica il Servizio regionale
competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi
epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone
autorizzate, le specie fungine e le relative quantità.
2.
I soggetti di cui al comma 1 per esercitare l'attività diraccolta devono
comunque essere in possesso del tesserino di idoneità alla raccolta ed aver
effettuato il previsto versamento annuale.
Art. 10
Raccolta a fini economici
1. La Provincia rilascia speciali permessi per la raccolta di funghi in
quantità superiore al quantitativo massimo stabilito, in favore di:
a) soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella
regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività prevalente
di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata;
d)
imprenditori agricoli, utenti di beni di uso civico e altre forme di
proprietà collettive nonché soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque
titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi, che effettuano la
raccolta al fine di integrare il reddito normale percepito. Tale permesso è
valido solo per la raccolta nell'ambito dei boschi e dei terreni condotti.
Gli stessi soggetti possono provvedere alla vendita diretta del prodotto
raccolto nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce con direttiva, di cui all'articolo 21, le
modalità del rilascio dei permessi speciali di cui al comma 1.
Art. 11
Ispettorati micologici
1. L'A.S.Re.M. istituisce, nell'ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione del Dipartimento di prevenzione, secondo le indicazioni
del decreto ministeriale 16 ottobre 1998 del Ministro della sanità,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1998, n. 258, l'Ispettorato
micologico, che può articolarsi in più centri di controllo, a livello
distrettuale o comunale, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza
ed al volume di attività localmente richiesto.
2.
L'A.S.Re.M. attiva gli Ispettorati di cui al comma 1 con proprio personale e
senza aggravio di spesa per il suo bilancio, fatti salvi i casi di cui al
comma 4 e l'attività di formazione e aggiornamento del personale addetto.
3.
L'Ispettorato micologico ed i centri di controllo eventualmente attivati
vanno dotati di una sede di agevole accesso per l'utenza e di attrezzature
idonee alla funzione da svolgere.
4.
Qualora l'Azienda Sanitaria non disponga di personale e strutture
sufficienti all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 12, può
avvalersi della collaborazione di enti pubblici o associazioni micologiche,
che possono mettere a disposizione personale in possesso dell'attestato di
cui al decreto ministeriale n. 686/1996 e le strutture necessarie, o di
singoli privati in possesso dello stesso attestato.
Art. 12
Funzioni dell'Ispettorato micologico
1. All'Ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze:
a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. n.
376/1995, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18;
b)
organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e comunque con
la supervisione dell'Ispettorato, dei corsi finalizzati al rilascio
dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine utile per
l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi freschi
spontanei di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. La Giunta
regionale, con apposito atto deliberativo, individua i soggetti con cui
l'Ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le modalità, i programmi
e le tariffe per l'organizzazione di tali corsi;
c)
svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui
alla lettera b). La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo,
definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la nomina della
commissione esaminatrice;
d)
consulenza micologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai
fini della commestibilità;
e)
collaborazione con le altre strutture sanitarie per la consulenza relativa
all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi;
f)
interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e
la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere, attività di
educazione alimentare;
g)
verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio
provenienti da altri Paesi.
Art. 13
Corsi per raccoglitori
1. L'A.S.Re.M., le Associazioni micologiche costituite ai sensi degli
articoli 14 e seguenti del codice civile, le Comunità montane e le Province,
organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestato di cui
all'articolo 4.
Art. 14
Attività di educazione e informazione
1. La Regione Molise, l'A.S.Re.M., le Province e le Comunità montane,
nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del
patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati
micologici e delle Associazioni micologiche costituite ai sensi degli
articoli 14 e seguenti del codice civile, organizzano corsi e iniziative di
educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali
specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e,
inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e
pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.
TITOLO II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Art. 15
Commercializzazione
1. L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei è
rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei
alla identificazione delle specie fungine da commercializzare ai sensi
dell'articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995.
2.
Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei
coltivati senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo
assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
3.
È consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili
elencati nell'allegato 1 del D.P.R. n. 376/1995.
4.
È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi
spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute
commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.
5.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e
in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in
possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine
di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995 o dell'attestato di micologo di
cui al decreto ministeriale n. 686/1996.
6.
L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità finché
almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità o dell'attestato di
micologo continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività
ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro trenta giorni, a
cura del titolare, al comune competente.
7.
Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non
manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in
etichetta il riferimento della certificazione di cui all'articolo 3 del
D.P.R. n. 376/1995, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1.
Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.
8.
Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere
l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con la direttiva di cui
all'articolo 21.
Art. 16
Commercializzazione dei funghi secchi e conservati
1. La commercializzazione dei funghi secchi di cui all'articolo 5 del D.P.R.
n. 376/1995, di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo D.P.R.
e di funghi porcini secchi sfusi, può essere esercitata dai titolari di
autorizzazione al commercio.
2.
È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad
eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo
gruppo di cui al comma precedente.
3.
La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale,
ai sensi del comma 1 dell'articolo 15.
Art. 17
Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati
1. I funghi conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale,
sottovuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa
la vendita, devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10
del D.P.R. n. 376/1995 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole
specie comprese nell'allegato II del D.P.R. n. 376/1995.
Art. 18
Certificazione sanatoria
1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è
consentita previa certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale,
rilasciata su richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata
la specie fungina e la relativa commestibilità, di avvenuto controllo ai
sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995 da parte dell'Ispettorato
micologico della A.S.Re.M. competente per territorio, che verifica secondo
modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da
adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
La certificazione, da apporre su ogni contenitore, deve riportare:
a) il peso e la specie dei funghi;
b)
eventuali istruzioni per il consumo;
c)
la data del controllo sanitario;
d)
la firma e il timbro del responsabile del procedimento di controllo.
3. I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni imballate
suddivise per specie. Ogni confezione deve contenere una sola specie. I
funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione,
puliti di terriccio e di corpi estranei.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al controllo di
partite fungine destinate al proprio consumo.
TITOLO III
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 19
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al
personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione
dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi
di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e
ispezione dell'A.S.Re.M. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie
giurate campestri, alle guardie giurate volontarie designate dalle
associazioni micologiche e comunque in rapporto di convenzione con le
Province e gli Enti locali che esercitano l'attività di vigilanza.
2.
Nelle aree di cui all'articolo 7, comma 4, la vigilanza viene svolta con il
coordinamento degli Enti gestori.
Art. 20
Sanzioni amministrative
1. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di raccolta
dei funghi comporta la confisca dei funghi ed è punita con le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in mancanza di
tesserino di idoneità o in caso di tesserino scaduto;
b)
da euro 100,00 a euro 300,00 se si esercita la raccolta senza il permesso
annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
c)
da euro 5,00 a euro 15,00 se, al momento del controllo, si risulta
sprovvisti del tesserino di idoneità e del permesso annuale di raccolta, in
corso di validità, da esibire entro 10 giorni dalla contestazione; in caso
di mancata esibizione, vengono applicate le relative sanzioni di cui alle
lettere a) e b);
d)
da euro 100,00 a euro 300,00 se la raccolta è effettuata in violazione delle
disposizioni sulle modalità, di cui all'articolo 5;
e)
da euro 200,00 a euro 600,00 se la raccolta risulta superiore fino ad un
chilogrammo per persona rispetto ai limiti consentiti;
f)
da euro 300,00 a euro 900,00 se la raccolta risulta superiore ad un
chilogrammo e fino a due chilogrammi per persona rispetto ai limiti
consentiti. Per ogni chilo o frazione di chilo superiore è applicata la
sanzione aggiuntiva di euro 25,00;
g)
da euro 100,00 a euro 300,00 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo
buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e
relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari
di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con
diametro del cappello inferiore a cm. 2;
h)
da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in una delle aree
ove è vietata ai sensi dell'articolo 7;
i)
da euro 250,00 a euro 750,00 se l'apposizione di tabelle di "raccolta funghi
riservata" è in assenza di regolare autorizzazione; l) da euro 50,00 a euro
150,00 se l'apposizione di tabelle avviene in difformità con quanto previsto
dal comma 3 dell'articolo 8;
m)
da euro 150,00 a euro 450,00 se la raccolta avviene nelle zone di raccolta
riservata ai sensi dell'articolo 8;
n)
da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni divieto non diversamente sanzionato.
2. In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed
eventualmente alla sua revoca definitiva.
3.
Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di
commercializzazione dei funghi è punita con le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 23 della legge n. 352 del 1993.
4.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le
norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5.
Il pagamento delle sanzioni è effettuato tramite versamento sull'apposito
conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio tesoreria -
CAMPOBASSO.
6.
I funghi confiscati sono affidati all'Ispettorato micologico competente per
territorio che provvede, previa apposita certificazione sanitaria attestante
la loro edulità, a consegnarli gratuitamente ad Enti di beneficenza ed
assistenza pubblica.
7.
Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle
sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il settore contenzioso
della Giunta regionale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21
Direttive della Giunta regionale
1. La Giunta regionale provvede all'emanazione di direttive concernenti
l'applicazione della presente legge.
Art. 22
Divulgazione della presente legge e dei singoli regolamenti
1. La Regione Molise, per il tramite delle Direzioni generali competenti e
l'A.S.Re.M. sono tenuti a divulgare su tutto il territorio regionale la
presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una
realizzazione di opuscoli informativi, volantini, poster e locandine con su
riportato integralmente il qui presente testo di legge.
Art. 23
Disciplina transitoria
1. Gli iscritti alle associazioni micologiche costituite ai sensi degli
articoli 14 e seguenti del codice civile, ai fini del rilascio del tesserino
di idoneità, possono consegnare, in luogo dell'attestato di cui alla lett.
a) del comma 1 dell'articolo 3, copia del tesserino di iscrizione alle
predette associazioni, recante indicazione di validità attestata dalle
associazioni medesime.
2.
Il tesserino di idoneità rilasciato ai sensi del comma 1, ha validità di un
anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale
data deve essere riportata sul tesserino stesso.
3.
Decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1,
al fine del rilascio del tesserino di idoneità devono esibire l'attestato di
idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4.
Art. 24
Disposizioni abrogative
1. Sono, o restano, abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: «Norme sulla
raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi
stabiliti dalla legge n. 352/1993»;
b)
legge regionale 7 settembre 2000, n. 40, concernente: «Sospensione degli
effetti degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11/2000 ad oggetto:
"Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo
i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"»;
c)
legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, concernente: «Modifiche alla legge
regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: "Norme sulla raccolta e sulla
commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla
legge n. 352/1993"»;
d)
legge regionale 24 ottobre 2005, n. 35, concernente: «Modifiche alla legge
regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: "Norme sulla raccolta e
sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti
dalla legge n. 352/1993"».
Art. 25
Disposizioni finanziarie
1. Le entrate derivanti dal rilascio e rinnovo del tesserino di idoneità
alla raccolta di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché dal versamento del
contributo amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 e
dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20
confluiscono in un'unica UPB di entrata a 062 "Altri proventi" del bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2008 e sono interamente finalizzate
alla copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative:
a) ai trasferimenti a Province e Comunità Montane per l'assolvimento dei
compiti rispettivamente ad essi assegnati dalla presente legge
proporzionalmente alla superficie territoriale e numero di raccoglitori
residenti;
b)
ad iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al
finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge che si
quantificano, per l'esercizio finanziario 2008, in euro 50.000,00 trovano
iscrizione nella UPB n. 250: "Produzioni agricole e politiche di
valorizzazione della montagna" dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale relativo al medesimo esercizio.
3.
Per gli esercizi successivi si provvede con la legge approvativa di
bilancio.
Art. 26
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della