REGIONE TOSCANA
Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16
Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei
TITOLO I - FINALITÀ
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti
dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", nonché dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e dalla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve e le
aree naturali protette di interesse locale", disciplina la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune
iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilità e per
l'informazione dei cittadini.
2. La disciplina di cui alla presente legge tiene
conto del particolare ruolo delle Comunità montane nella materia ivi
trattata, secondo i principi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove
disposizioni per le zone montane".
TITOLO
II - RACCOLTA DEI FUNGHI
Art. 2 - Autorizzazione
alla raccolta
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel
territorio regionale, non compreso nelle aree di cui alla L. 394/1991 ed
alla LR 49/1995 nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di
gestione, è consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie,
tempi e quantità di cui alla presente legge. I titolari di diritti personali
o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza
limitazioni di quantità, senza le autorizzazioni di cui al successivo comma
e nel rispetto delle norme di cui all'articolo 9 e all'articolo 13.
2. I tipi di autorizzazione sono:
a) personale;
b) turistica;
c) a fini scientifici.
3. Ai soggetti autorizzati è rilasciato un tesserino,
conforme al modello approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. Il tesserino deve essere
esibito, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza
unitamente ad un documento d'identità. I minori possono effettuare la
raccolta solo se accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi
raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di
raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.
Art. 3 - Raccolta nelle
aree protette
1. I regolamenti delle aree di cui alla L. 394/1991
ed alla LR 49/1995, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 ed
all'articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla
raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, pi
restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.
2. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni e le
Comunità montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi,
tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi
regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini
residenti nei Comuni stessi.
Art. 4 - Raccolta nei
territori montani
1. Nei territori classificati montani, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 11, è consentita ai residenti, in possesso
dell'autorizzazione personale, la raccolta di funghi epigei spontanei in
deroga al limite quantitativo di tre chilogrammi stabilito dall'articolo 5 e
fino ad un massimo di sei chilogrammi giornalieri.
Art. 5 - Autorizzazione
personale
1.
L'autorizzazione personale è rilasciata dal Comune ai residenti maggiorenni.
2.
L'autorizzazione personale è valida, per un periodo di uno o tre anni dalla
data del rilascio, su tutto il territorio regionale.
3.
L'autorizzazione consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una
quantità giornaliera massima di tre chilogrammi.
Art. 6 - Autorizzazione
turistica
1.
L'autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e da soggetti diversi
individuati dal Comune stesso, ai maggiorenni.
2.
L'autorizzazione turistica è valida, limitatamente al territorio del Comune
di rilascio e a quello dei Comuni confinanti, per un giorno o per sette
giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l'anno
solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annotate sul
tesserino. da parte del titolare, prima dell'inizio della raccolta.
3.
L'autorizzazione turistica consente la raccolta dei funghi epigei spontanei
per una quantità massima giornaliera di tre chilogrammi.
4. I Comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad individuare i soggetti di cui al
comma 1.
Art. 7 - Autorizzazione
per fini scientifici
1.
L'autorizzazione per fini scientifici è rilasciata, dietro formale
richiesta, dalla Regione e, per i territori di loro competenza, dagli enti
gestori dei parchi nazionali e regionali, a soggetti, privati o pubblici,
aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio è la
sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico.
2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la
durata della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale
addetto, le specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi
devono risultare nell'autorizzazione.
Art. 8 - Importi delle
autorizzazioni
1.
L'importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei,
ad eccezione di quelle per fini scientifici che sono gratuite, è determinato
in:
a) Lire50.000, pari a Euro25,82 per le autorizzazioni
personali annuali;
b) Lire120.000, pari a Euro61,97 per le autorizzazioni personali triennali;
c) Lire7.000, pari a Euro3,62 per le autorizzazioni turistiche giornaliere;
d) Lire35.000, pari a Euro18,08 per le autorizzazioni turistiche
plurigiornaliere;
2. Gli importi delle autorizzazioni personali sono
ridotti del cinquanta per cento per i residenti nei territori classificati
montani.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
con atto deliberativo, può modificare gli importi di cui al comma 1.
Art. 9 - Modalità di
raccolta
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è
consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito
l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi.
Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del
sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
2. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli,
uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno,
il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in
contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione
delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.
4. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in
un solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri di cui alla
presente legge possono essere superati.
Art. 10 - Convenzioni
con Enti locali delle regioni confinanti
1. Le Comunità montane il cui territorio confini con
quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti delle
altre regioni, apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la
raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini
residenti nei rispettivi territori.
Art. 11 - Raccolta
riservata
1. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti
coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti
dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di
cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani
ed in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie
fungine di cui all'articolo 20, possono chiedere alla Provincia o alla
Comunità montana, l'autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da
apposite tabelle, nelle quali è a loro riservata, in via esclusiva, nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 e senza
limitazioni quantitative, la raccolta a fini economici, secondo quanto
disposto dai regolamenti locali cui all'articolo 15. La richiesta può
interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in
concessione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1976,
n. 64 "Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale.
Programmazione e delega delle funzioni in materia e successive
modificazioni.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un
piano di condizione atto a garantire la protezione e la capacità di
autorigenerazione dell'ecosistema.
3.
L'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata ha validità
di cinque anni e può essere rinnovata dietro richiesta da inviarsi almeno
sei mesi prima della sua scadenza.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo
decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle
quali sono state rilasciate.
5. In
caso di violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti locali di
cui all'articolo 15, l'autorizzazione viene ritirata e al titolare non potrà
essere, rilasciata una nuova autorizzazione, per gli stessi o per altri
terreni, prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento
di ritiro.
Art. 12 - Raccolta a
pagamento
1. I coltivatori diretti, gli utenti dei beni di uso
civico e di proprietà collettive, i soci di cooperative agricolo-forestali
ed i soggetti di cui alla legge regionale 22 aprile 1998, n. 23 "Misure di
aiuto per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio
per l'agricoltura e di sviluppo al territorio rurale" possono chiedere in
concessione, ai sensi dell'articolo 5 della LR 64/1976 e successive
modificazioni, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la
realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei
richiedenti, da apposite tabelle.
2. Le aree richieste in concessione devono far parte
di un unico corpo, devono avere superficie complessiva pari o superiore a 50
ettari e devono essere ricomprese nell'ambito della percentuale di
territorio prevista dai regolamenti di cui all'articolo 15.
3. Aree di raccolta a pagamento possono essere
istituite anche su fondi privati; di tale istituzione è data comunicazione
alla Provincia o alla Comunità montana territorialmente competente.
4. La raccolta dei funghi nelle aree di raccolta a
pagamento di cui al presente articolo non è soggetta alle autorizzazioni di
cui all'articolo 2 e deve svolgersi nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 9 e all'articolo 13.
5. Le autorizzazioni alla costituzione di aree di
raccolta a pagamento sono soggette alle norme di cui all'articolo 11, commi
2, 3, 4 e 5.
Art. 13 - Divieti
1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in
cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate è vietata
la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di
esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:
a) cm 4 per il gruppo Boletus;
b) cm 3 per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa [=
Tricholoma georgii](prugnolo).
2. È vietata la raccolta e commercializzazione
dell'Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non
visibili e non esposte all'aria.
3. È vietata la distruzione o il danneggiamento dei
carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi
organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali,
in riserve naturali e in oasi di protezione;
c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore
naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione, dalle Province,
dalle Comunità montane e nelle aree specificatamente interdette dagli stessi
Enti per motivi selvicolturali;
d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori
attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei
centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.
5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei
terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli
immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli
immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura
massima di metri cento dagli stessi.
6. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde
pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata
delle strade classificate ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" con l'eccezione delle
strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorché dismesse, e
nelle aree industriali.
7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare
la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di
coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione
delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l'obbligo di
ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 14 - Ulteriori
divieti
1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche
a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare,
con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree
circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere o su
richiesta delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni competenti per
territorio.
2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può
inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a
rischio di estinzione.
Art. 15 - Regolamenti
locali
1. Al fine di salvaguardare le risorse del territorio
le Province e, per i territori di loro competenza, le Comunità montane,
sentiti i Comuni e le organizzazioni professionali agricole, predispongono,
entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
appositi regolamenti.
2. I regolamenti:
a) definiscono i programmi per il miglioramento e la
salvaguardia dell'ambiente naturale, ne stabiliscono le modalità di
attuazione e gli ambiti territoriali di applicazione con particolare
riguardo alle aree costituite ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12;
b) definiscono, nel limite complessivo del quindici per cento della
superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale di competenza, le
superfici massime complessive che possono essere oggetto di concessioni per
la costituzione di aree per la raccolta riservata a fini economici e la
raccolta a pagamento;
c) stabiliscono le modalità di tabellazione e di gestione delle aree di
raccolta a pagamento istituite sui terreni del patrimonio agricolo forestale
dati in concessione e delle aree di raccolta riservata di cui agli articoli
11 e 12.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati alla
Giunta regionale perché vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana. Le Province e le Comunità montane provvedono alla pi ampia
pubblicizzazione dei regolamenti con le modalità di cui all'articolo 17,
comma 1 della presente legge.
Art. 16 - Dati
informativi sulle autorizzazioni
1. Al fine di consentire una migliore gestione della
risorsa, anche in funzione del governo del territorio, i Comuni, entro il 31
gennaio di ogni anno inviano alle Province e alle Comunità montane
rispettivamente competenti per territorio, il riepilogo delle autorizzazioni
rilasciate nel corso dell'anno precedente. Le Provincie e le Comunità
montane inviano tali riepiloghi alla Giunta regionale entro la fine di marzo
di ogni anno.
Art. 17 - Informazione
1. La Regione, le Province, le Comunità montane, i
Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui
all'articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche,
cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla
normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso
inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi,
manifesti e opuscoli.
2. La Regione Toscana promuove l'informazione dei
raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti
normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell'ambiente in rapporto allo
sviluppo dei funghi epigei.
TITOLO
III - COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Art. 18 - Requisiti e
condizioni per la commercializzazione
1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere
posti in commercio, devono essere:
a) suddivisi per specie;
b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentite una
sufficiente aerazione;
c) disposti in singolo strato e non pressati;
d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che
ne consentono la sicura determinazione della specie;
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e
parassiti;
2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi
epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui
all'allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e successive
modificazione ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili
riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta
regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del citato decreto.
Art. 19 - Ispettorati
micologici
1. Ciascuna Azienda USL, all'interno del Dipartimento
della Prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si
articola in uno o pi centri di controllo micologico pubblico a livello
aziendale.
2. Le Aziende USL provvedono allo svolgimento dei
compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa
per il loro bilancio.
3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le
funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell'attestato di
micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29 novembre
1996, n. 686 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio
dell'attestato di micologo".
4. La Azienda USL rilascia apposito tesserino di
riconoscimento ai micologi degli Ispettorati.
5. I compiti dell'Ispettorato micologico sono i
seguenti:
a) rilascio delle certificazioni previste
dall'articolo 3 del DPR 376/1995;
b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione
all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla
identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le
modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti
dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;
c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla
identificazione delle specie fungine;
d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento
dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità, secondo modalità
stabilite dall'Ispettorato;
e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su
richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie
fungina e la relativa commestibilità, con le modalità stabilite dalla Giunta
regionale con apposito atto deliberativo;
f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa alla
individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.
Art. 20 - Idoneità alla
identificazione dei funghi
1.
L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al
comma 2 dell'articolo 2 del DPR 376/1995 è rilasciato ai maggiorenni
dall'Azienda USL in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. In
detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalità previste con apposito
atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi
epigei spontanei per le quali è concessa l'idoneità.
2. Ai fini del rilascio dell'attestato i Direttori
Generali delle Aziende USL nominano apposite commissioni esaminatrici
formate da:
a) due micologi segnalati dall'Ispettorato micologico
dell'Azienda USL di cui uno con funzioni di presidente;
b) un operatore di vigilanza dell'Azienda USL;
c) un dipendente dell'Azienda USL con funzioni di segretario.
3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non
può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e
comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda
USL.
Art. 21 - Autorizzazione
al commercio dei funghi epigei spontanei
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o
secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella
effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio
1963 n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti", è soggetta a
specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal DPR 376/1995.
2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi
destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto
controllo ai sensi dell'articolo 3 dello stesso DPR 376/1995 da parte
dell'Ispettorato micologico dell'Azienda USL, che verifica a sondaggio, con
le modalità indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo,
da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e
in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in
possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine,
di cui all'articolo 20, o dell'attestato di micologo di cui al DM 686/1996.
4.
L'autorizzazione al commercio ha validità finchè almeno uno dei soggetti in
possesso dell'idoneità di cui al comma precedente, o dell'attestato di
micologo di cui al DM 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare
tale attività; la cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono
essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune
competente.
5. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente
funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un
micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di
cui al comma 2, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è
ammesso il frazionamento di tali confezioni.
6. Il commercio dei funghi epigei spontanei può
effettuarsi in sede fissa o in forma ambulante; nel caso in cui il commercio
venga effettuato in forma ambulante, questa deve essere svolta in apposite
aree preventivamente identificate ed indicate dai Comuni nei giorni e con
gli orari dagli stessi definiti.
7. Le modalità di presentazione delle domande dirette
ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito
atto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, dalla Giunta regionale.
8. Al fine di consentire una pi efficace funzione di
vigilanza, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento
della Prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente, l'elenco
aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.
Art. 22 -
Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi
1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei
freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di
somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le
specie indicate negli allegati del DPR 376/1995 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui
titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell'attestato di idoneità
alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 20, o
dell'attestato di micologo di cui al DM 686/1996, devono approvvigionarsi
esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 21 della presente
legge o comunque utilizzare prodotti certificati da un micologo di cui al DM
686/1996.
TITOLO
IV - VIGILANZA
Art. 23 - Accertamento
delle infrazioni
1. Sono incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti
e le rispettive competenze, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i
nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, le guardie
venatorie provinciali, gli organi di polizia urbana e rurale, le aziende
USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti e gli
ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie volontarie di cui all'articolo
22 terzo comma della legge regionale 8 novembre 1982 n. 82 "Normativa per
disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia
dell'ambiente naturale", le guardie ambientali volontarie di cui alla legge
regionale 23 gennaio 1998 n. 7 "Istituzione del servizio volontario di
vigilanza ambientale".
2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti
dall'articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689
"Modifiche al sistema penale", i soggetti incaricati dell'accertamento delle
infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione delle
autorizzazioni previste dalla presente legge.
Art. 24 - Procedimento
sanzionatorio
1. Il Comune nel cui territorio è stata commessa
l'infrazione è competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge ed all'introitamento delle somme riscosse per
le violazioni alle disposizioni di cui al titolo II; la Regione è competente
all'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui
al titolo III.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle
infrazioni si osservano le disposizioni della L. 689/1981 e della legge
regionale 12 novembre 1993 n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie".
3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al
sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle
disposizioni della presente legge.
4. Il Comune dispone sempre, con l'ordinanza
ingiuntiva di pagamento, la confisca dei funghi epigei spontanei
sequestrati.
5. Il Comune provvede a distruggere i funghi
confiscati, redigendo apposito verbale.
Art. 25 - Sanzioni
amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al
Titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per chi effettua la
raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta e per chi effettua la
raccolta nelle zone di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne
titolo;
b) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per il mancato porto dell'autorizzazione,
purché venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione;
c) da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la raccolta effettuata oltre i limiti
massimi consentiti;
d) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per la violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9, commi 1 e 2;
e) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per la violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 3;
f) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per ogni esemplare raccolto di Amanita
caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe
gambosa [= Tricholoma georgii] con diametro del cappello inferiore a cm 3,
di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e
comunque con un importo massimo di Lire 100.000;
g) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per la violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 3;
h) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per l'esercizio della raccolta nelle aree
di cui all'articolo 13, comma 4, salvo sanzioni pi severe eventualmente
stabilite dagli organi di gestione;
i) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per l'esercizio della raccolta nelle aree di
cui all'articolo 13, commi 5 e 6;
l) da Lire 50.000 a Lit 300.000 per la violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 7;
m) da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la violazione dei divieti temporanei di
cui all'articolo 14;
n) da Lire 500.000. a Lire 3.000.000 per la tabellazione di aree di raccolta
riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare
autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei
regolamenti di gestione.
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al
Titolo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 per la violazione
delle norme di cui all'articolo 18, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
b) da Lire 100.000 a Lire 600.000 per la violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 21, comma 6;
c) da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 per la violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 22.
TITOLO
V - NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 26 - Norme
finanziarie
1. I proventi derivanti dal rilascio delle
autorizzazioni personali alla raccolta sono incamerati direttamente dai
Comuni i quali trattengono il dieci per cento delle somme introitate. Entro
il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasferiscono il novanta per cento delle
somme riscosse alla Regione che provvede a ripartire l'ottanta per cento
alle Comunità montane e il venti per cento alle Province.
2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinque
per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante
settantacinque per cento sulla base della superficie boscata.
3. I proventi derivanti dal rilascio delle
autorizzazioni turistiche sono incamerati dai Comuni che le rilasciano.
4. I proventi derivanti dal rilascio delle
autorizzazioni vengono impiegati, secondo le finalità della presente legge,
per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, per
l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione
della presente legge.
5. Le Province e le Comunità montane inviano alla
Giunta regionale, congiuntamente a quello relativo alle autorizzazioni
rilasciate, un riepilogo delle somme introitate nell'anno precedente.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, decorrenti dall'anno 1999, stimati in Lire. 35.000.000, si
fa fronte con le disponibilità del Capitolo 24170 che viene modificato nella
declaratoria come segue "INTERVENTI ATTUAZIONE NORMATIVA RELATIVA DISCIPLINA
RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO E SALVAGUARDIA AMBIENTE NATURALE ( LR 8.11.82
N. 82 e LR 22.03.1999 n. 16).
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge per gli anni successivi al 1999 sono determinati e trovano copertura
con la legge di bilancio.
Art. 27 - Norme
transitorie
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge i Direttori Generali delle Aziende USL istituiscono gli
Ispettorati micologici.
2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore
della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della
autorizzazione prevista all'articolo 21.
3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve
naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla LR 49/1995
adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti
non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei
funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge.
4. I regolamenti e le ordinanze adottate da Province,
Comunità montane e Comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi
epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell'entrata in
vigore della presente legge.
5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei
spontanei rilasciate, ai sensi della LR 82/1982, dalle Comunità montane,
dalle Province e dai Comuni entro la data di entrata in vigore della
presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti gli
effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette
autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo
5 della LR 64/1976 e successive modificazioni, possono richiedere
l'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini
economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali
stabilite all'articolo 15.
Art. 28 - Modifiche ed
abrogazioni
1. Nella rubrica del titolo III della LR 82/1982 sono
abrogate le parole "ed ai funghi".
2. All'articolo 10, lettera a), della LR 82/1982 sono
abrogate le parole "i funghi epigei, siano o no essi commestibili".
3. All'articolo 11, quarto comma, della LR 82/1982
sono abrogate le parole "e dei funghi".
4. All'articolo 23, secondo comma, della LR 82/1982
sono abrogate le parole "e a chi pone in vendita o commercia funghi con
caratteristiche di cui all'articolo 17 III comma".
5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della LR
82/1982.
Art. 29 - Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge, valgono le disposizioni di cui alla L. 352/1993 ed al DPR
376/1995.