LEGGE REGIONALE n. 23 del 19/08/1996
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI
TITOLO I
- Finalità
Art. 1 -
Finalità.
1. La
presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta
e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati,
nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993,
n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio
naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità,
per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
TITOLO II
- Raccolta dei funghi
Capo I -
Autorizzazione e limiti alla raccolta
Art. 2 -
Autorizzazione alla raccolta.
1. La
raccolta dei funghi è subordinata al rilascio:a) di una autorizzazione,
sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta
regionale, avente validità su tutto il territorio regionale;b) del permesso
di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio
dell'ente che lo ha rilasciato.
2. Le
Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei
Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono
delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo
quanto previsto ai commi 7 e 9.
3. A
partire dal 1deg. gennaio 1998, per l'ottenimento del tesserino è necessaria
la frequenza di un corso formativo, finalizzato alla conoscenza delle specie
fungine, le cui modalità organizzative sono determinate dalla Giunta
regionale.
*Comma abrogato
4. A
partire dalla medesima data di cui al comma 3, per i cittadini provenienti
da altre Regioni, il rilascio del tesserino è subordinato all'attestazione
della frequenza di un corso formativo, comunque effettuato.
*Comma abrogato
5. Le
Comunità montane e le Province determinano su base annua:
a) il
numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali,
mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino
regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio,
nonché al numero degli abitanti;
b) i
soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.
6. La
Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le
giornate nelle quali è consentita la raccolta.
7. Nei
territori appartenenti al demanio regionale, il tesserino ed il permesso
sono rilasciati dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su
proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da
rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.
8. Sono
esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli
usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso
civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i
controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica
notorietà, oppure auto certificazione, i titoli che consentono l'esenzione.
9. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei
parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente
individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata
dall'ente gestore del parco stesso.
Art. 3 -
Limiti di raccolta.
1. La
raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata
complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a)
Agrocybe aegerita (Pioppini);
b)
Amanita Caesarea (Ovoli);
c)
Boletus gruppo edulis (Porcini);
d)
Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e)
Cantharellus cibarius (Finferlo, gallinaccio);
f)
Cantharellus lutescens (Finferla);
g)
Clitopilus prunulus (Prugnolo);
h)
Clitocybe geotropa;
i)
Craterellus cornucopioides (Trombetta da morto);
j)
Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo);
k)
Morchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
l)
Polyporus poes caprae;
m)
Tricholoma gruppo terreum (morette);
n)
Russula virescens (verdone).
2. I
limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito
da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. La
raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e
scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
4. Per
tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le
caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della
specie di appartenenza.
5. È
vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.
6. Nessun
limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo
ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.
Art. 4 -
Modalità di raccolta.
1. La
ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il
tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella
raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri
mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio
fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve
conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura
determinazione della specie.
3. È
vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. È
fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della
raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a
consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
5. È
altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio,
della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di
regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo
dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 5 -
Divieti di raccolta.
1. La
raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei
competenti organismi di gestione:
a) nelle
riserve naturali integrali;
b) nelle
aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali
regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle
aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di
criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d) in
altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate
dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
2. La
raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta
l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso
abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
3. È
vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e
per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica,
nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Art. 6 -
Limitazioni temporali.
1. La
Giunta regionale, sentiti gli enti di cui al comma 6 dell'articolo 2, o su
segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali
alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi
nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici
che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle
piante componenti il bosco.
2. La
Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di
una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti
scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere
o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni
interessati.
Art. 7 -
Corsi didattici.
Ai sensi
dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni,
le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e
naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere
l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e
iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della
conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi
epigei, nonché la tutela della flora fungina.
Capo II -
Deroghe e raccolta a fini economici
Art. 8 -
Autorizzazione speciale.
1. Il
Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione
nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di
funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e
grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione
delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per
studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse
micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o
didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi
e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha
validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
2. Per il
rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni
devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale
delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
3. Alla
fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le
proprie attività e gli studi effettuati.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo
che lo ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della
autorizzazione medesima.
Art. 9 -
Deroghe per le zone montane.
1. Le
Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta
dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti
possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3,
fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1
dell'articolo 3 medesimo.
Art. 10 -
Agevolazioni alla raccolta.
1. A
coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono
accordate le seguenti agevolazioni:
a)
accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b)
derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo
della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le
agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a)
coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti
di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci
di cooperative agro-forestali.
TITOLO
III
- Commercializzazione dei funghi
Art. 11 -
Commercializzazione.
1.
L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla
vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR
14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla
identificazione delle specie fungine commercializzate.
2. Alla
vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere
adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma
1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la
dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
3. La
Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le strutture territoriali competenti al
riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative
modalità.
4. La
vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita
previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende
ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto.
5. Per
quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR 14 luglio
1995, n. 376.
TITOLO IV
- Vigilanza e sanzioni
Art. 12 -
Vigilanza.
1. La
vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale
del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei
Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia
urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle
Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente,
alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il
personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974,
n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.
2. Nelle
aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il
coordinamento degli enti di gestione.
Art. 13 -
Sanzioni amministrative.
1. Per la
violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da
lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui
all'articolo 3;
b) da
lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo
4;
c) da
lire 50.000 a lire 100.000 per ogni Kg., o frazione di esso, di funghi
raccolti oltre la quantità consentita;
d) da
lire 50.000 a lire 100.000 per la raccolta in zone di divieto;
e) da
lire 50.000 a lire 100.000 per chi viola le altre disposizioni previste
dalla presente legge.
2. Ogni
violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando
l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal
Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la
confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al
trasgressore.
3. Nei
casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla
raccolta dei funghi viene revocata.
4.
All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed
all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre
1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive
modificazioni.
5. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 sono cumulabili.
TITOLO V
- Disposizioni finali
Art. 14 -
Istituzione Ispettorati micologici.
1. Presso
ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno
dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico
con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria,
l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni
micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
2. Gli
Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie
medesime.
Art. 15 -
Disposizioni esecutive di attuazione.
1. La
Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge
ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni
esecutive di attuazione della presente legge e definisce il
fac-simile del tesserino di cui all'articolo 2.
Art. 16 -
Introiti.
1. I
raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti
preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da lire 5.000
a lire 150.000.
2. Gli
introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio
dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al
settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei
territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui
all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli
enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente
legge.
3. Le
Comunità montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i
residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma 1.
Art. 17 -
Abrogazione.
1. Sono
abrogati:
a) la
legge regionale 15 novembre 1994, n. 66;
b)
l'articolo 11 della legge regionale 1deg. febbraio 1995, n. 6.
Art. 18 -
Norma transitoria.
1. Le
disposizioni di cui al Titolo II, (1) si applicano a partire dal 31 marzo
1997.
1bis Le
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal
31 marzo 1998. (2)
2. Fino
alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 novembre 1994, n.
66 e successive modifiche.
NOTE
(1) Comma
così modificato da art. 42 comma 1 L.R. 6/97
(2) Comma
aggiunto dall'art. 42 comma 2 della L.R. 6/97
Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23,
"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati".
1.
I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto
1996, n. 23, sono abrogati.
2.
Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto
1996, n. 23, è sostituito dal seguente comma:
omissis
(25)
3.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è inserito il
seguente articolo:
omissis
(26)
4.
Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto
1996, n. 23, dopo le parole "innanzi al trasgressore" sono aggiunte le
parole "o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di
beneficenza".