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La notizia apparve sul "Messaggero" del 31 gennaio 2006 sul foglio che
reca le notizie della provincia di Roma. Dicemmo che non appena avremo avuto
copia degli atti deliberativi riportati nell'articolo li avremmo pubblicati. |
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E' realtà !!! Sul B.U.R. Lazio del 29.04.2006 è stata pubblicala la
Legge Regionale n. 4 del 28 aprile 2006 - Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 29 novembre 2001 n. 25) che
all'art. 22 prevede quanto sopra a suo tempo annunciato. Si riporta in
estratto parte del citato B.U.R. con evidenziati gli articoli di nostro interesse....
e di chi si dedica alla pesca nelle acque interne. |
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Supplemento ordinario n. 5 al "Bollettino Ufficiale" n. 12 del 29 aprile
2006
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
PARTE
PRIMA - PARTE SECONDA
Roma,
29 aprile 2006
Omissis….
PARTE
I
LEGGE
REGIONALE 28 aprile 2006, n. 4.
Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20
novembre 2001, n. 25). |
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Omissis…….
Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 "Disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri
prodotti del sottobosco" e successive modifiche)
1.
Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 32/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Il
contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora:
a)
non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno;
b) i raccoglitori
di funghi epigei spontanei abbiano superato il sessantacinquesimo anno di
età.". |
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Omissis…….
Art. 32
(Modifica alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela
del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle
acque interne del Lazio" e successive modifiche) |
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1.
All'articolo 9 dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10
bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero
d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con decreto legislativo 22
giugno 1991, n. 230, per la licenza per l'esercizio della pesca
dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio della
Regione di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai cittadini
diversamente abili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e successive modifiche, che esercitino la pesca con
l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.". |
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