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       La notizia  apparve sul "Messaggero" del 31 gennaio 2006 sul foglio che reca le notizie della provincia di Roma. Dicemmo che non appena avremo avuto copia degli atti deliberativi riportati nell'articolo li avremmo pubblicati.

   

          E' realtà !!!  Sul B.U.R. Lazio del 29.04.2006 è stata pubblicala la Legge Regionale n. 4 del 28 aprile 2006 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 29 novembre 2001 n. 25) che all'art. 22 prevede quanto sopra a suo tempo annunciato. Si riporta in estratto parte del citato B.U.R.  con evidenziati gli articoli di nostro interesse.... e di chi si dedica alla pesca nelle acque interne.

   

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Supplemento ordinario n. 5 al "Bollettino Ufficiale" n. 12 del 29 aprile 2006

REPUBBLICA ITALIANA 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO 

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 aprile 2006 

Omissis….

 PARTE I 

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2006, n. 4.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

   

Omissis……. 

Art. 22 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco" e successive modifiche) 

1.  Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 32/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora:

a) non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno;

b) i raccoglitori di funghi epigei spontanei abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.".

   

Omissis……. 

Art. 32 (Modifica alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modifiche)

   

1.  All'articolo 9 dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10 bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai cittadini diversamente abili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.".

   

 

   
   
   

 

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